E’ pienamente legittimo l’uso degli autovelox ”automatici”, senza cioe’ la presenza fisica degli agenti di polizia, e sono quindi valide le multe inflitte – prima del 2002 col vecchio Codice della strada, e anche quelle elevate dopo il 2002 con la riforma del Codice – con questa modalita’ di rilevazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n.15348), che ha accolto il ricorso del Comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) contro l’annullamento – pronunciato nel marzo 2002, dal giudice di pace – di una multa inflitta a G. B. con l’autovelox automatico.

Il provvedimento e’ stato reso noto dallo stesso Comune di Borgo San Lorenzo, che precisa come la Suprema Corte ha stabilito che condizione necessaria per la validita’ delle multe e’ che i misuratori di velocita’ automatici siano omologati.

Secondo la Cassazione, ”gestione diretta e disponibilita’ degli organi di polizia non significano affatto presenza degli stessi organi di polizia stradale, ma soltanto, rispettivamente, che siano essi a decidere dove collocare gli apparecchi e quando farli funzionare, nonche’ a prelevare e leggere i dati e che siano solo essi a poter accedere agli apparati e ai dati”.


Con questo verdetto Piazza Cavour mette fine alle speranze degli automobilisti che pensavano che le multe prese in vigenza del vecchio codice stradale potessero essere stracciate se comminate in assenza delle pattuglie. In proposito gli ‘ermellini’ rilevano che nessuna norma del codice vieta attualmente, ne’ vietava prima del 2002, gli autovelox senza agenti. Adesso il giudice di pace di Borgo San Lorenzo – su rinvio della stessa Cassazione – dovra’ rivedere il suo verdetto assolutorio.