Tre differenti tipologie di tirocinio, ciascuna delle quali con proprie finalità e destinatari, una qualificazione del percorso come misura di formazione e politica attiva del lavoro in situazione, il contrasto dei possibili utilizzi elusivi di questo strumento e l’obbligo di corrispondere al tirocinante una indennità mensile pari a 450 euro. Sono le principali novità del Progetto di Legge in materia di tirocini approvato dalla Giunta regionale e che attua le Linee guida adottate dal Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nell’Accordo siglato il 24 gennaio scorso.

“Il tirocinio è uno degli strumenti individuati dalla Regione nell’ambito della propria infrastruttura formativa per sostenere l’inserimento lavorativo delle persone – spiega l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione Patrizio Bianchi – Questo progetto di legge, oltre a ribadire la competenza normativa delle Regioni in materia di tirocini, si inserisce dunque nel quadro delle politiche regionali finalizzate ad accompagnare le persone nelle transizioni tra un percorso formativo e il lavoro o tra un lavoro e un altro, a favorire l’acquisizione di competenze anche attraverso esperienze dirette nelle imprese e a ridurre i tempi di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro”.

Il Progetto di legge modifica la legge regionale 17 del 2005 nella parte in cui norma i tirocini, pur confermandone l’impianto complessivo.

Diventano dunque tre le tipologie di tirocinio previste

La prima, con finalità orientativa e formativa, è finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra la formazione (scuola/università/formazione professionale) e lavoro, attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono le persone che hanno conseguito un titolo studio negli ultimi dodici mesi.

La seconda tipologia riguarda i tirocini di inserimento o di reinserimento al lavoro, rivolti principalmente a disoccupati, persone in mobilità e inoccupati, ma attivabile anche in favore di lavoratori in cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione degli ammortizzatori sociali.

La terza tipologia riguarda i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento in favore di persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999) persone svantaggiate (legge n. 381/91) nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale (art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Il progetto di legge stabilisce la durata massima prevista per ciascuna delle tre tipologie di tirocinio, comprensiva di eventuali proroghe, che è di sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento, dodici mesi per i tirocini di inserimento/reinserimento e dodici mesi per i tirocini in favore di soggetti svantaggiati. Nel caso di soggetti con disabilità la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi, e sono inoltre previste condizioni di maggior favore per la durata e la ripetibilità del periodo per soggetti con disabilità, svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale.

La qualificazione del tirocinio viene promossa introducendo un progetto formativo individuale che attraverso un percorso personalizzato deve garantire gli obiettivi formativi del sistema regionale delle qualifiche, certificando gli esiti del percorso, introducendo un modulo formativo sulla salute e la sicurezza sul lavoro e affidando la promozione del tirocinio a soggetti qualificati che, attraverso un tutor, garantiscono la coerenza del percorso agli obiettivi formativi.

Viene rafforzata la vigilanza sui tirocini, innanzitutto attraverso una più stretta connessione con il Ministero del lavoro e con gli uffici periferici del Ministero del lavoro. In caso di violazioni degli obblighi del soggetto promotore e/o ospitante sono previste l’immediata interruzione del tirocinio e il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi. E ancora, in caso di mancato od intempestivo invio della convenzione e del progetto formativo da parte del soggetto promotore la legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie.

Il progetto di legge esclude la possibilità di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, nonché di impiegare il tirocinante in attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

L’azienda può ospitare un tirocinante se non ha effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative. Viene inoltre quantificato il rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del soggetto ospitante e numero di tirocinanti che possono essere ospitati contemporaneamente, escludendo da tali limiti i tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati e con disabilità.

Il progetto di legge norma inoltre l’obbligo di erogazione al tirocinante di una indennità pari a 450 euro mensili, come previsto dalla legge 92/2012. L’indennità di tirocinio non verrà corrisposta in caso di beneficiari di tirocinio che già percepiscono qualche forma di sostegno al reddito, ad eccezione del rimborso per le spese sostenute. Come per la durata, anche per l’indennità, al fine di favorirne l’inclusione e la cittadinanza attiva, è rinviata alla Giunta regionale la possibilità di definire deroghe per i tirocini rivolti a persone con disabilità o svantaggio

Il tirocinio in Emilia-Romagna

I tirocini, regolati dalla L. 196/97, (cosiddetto pacchetto Treu) e dal Decreto Interministeriale n. 142/98, hanno conosciuto sin dalla prima attuazione una larga diffusione in Emilia-Romagna, soprattutto in favore dei giovani in uscita dai percorsi scolastici, formativi e universitari.

Secondo quanto emerge dal Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna, risultano attivati nel 2012 10.448 tirocini, di cui 5.430 (52%) rivolti a donne e 5.018 (48%) a uomini.

Nell’ultimo triennio si assiste tuttavia ad una forte riduzione nel numero di tirocini attivati, sia per effetto della crisi economica sia per effetto delle incertezze normative che hanno provocato un rallentamento nella promozione dello strumento.

In particolare dai quasi 15mila tirocini complessivi del 2010, si è passati ai 14mila nel 2011 fino ai 10.448 del 2012, con una diminuzione più consistente per le femmine, – 2.474, che per i maschi, -1.905.

Dal 2011 al 2013 oltre il 90% dei tirocinanti ha attivato una sola esperienza di tirocinio, senza differenze di genere.

I tirocinanti sono per oltre l’80% giovani di età compresa tra i 18 ai 34 anni, di cui inoltre circa la metà non supera i 24 anni, con alti livelli di scolarizzazione (oltre il 60% è in possesso di titolo di laurea o di alta specializzazione).