divieto_alcoliciIl divieto di vendere alcolici nella zone della cosiddetta “movida”, per prevenire le situazioni di degrado provocate dagli abusi nel consumo, da giovedì 1 settembre si sposta dalle 20 alle 22. E’ l’unica novità introdotta con la nuova ordinanza del Comune di Modena in materia di sicurezza urbana che sostituisce quella di giugno con l’obiettivo, in vista delle attività previste nei mesi di settembre e ottobre, di coordinare gli orari con le previsioni del Regolamento Dehors per quanto riguarda l’occupazione di suolo pubblico finalizzato alla somministrazione e al consumo sul posto, oltre alla vendita anche per asporto consentita, appunto, fino alle 22.

Fino alla fine di ottobre, quindi, in centro storico e in due aree della città dove l’aggregazione spontanea è considerata legata non marginalmente al consumo di alcolici (San Faustino e la zona di Pio X) dalle 22 alle 7 del giorno successivo è vietata la vendita di alcolici di qualsiasi gradazione per le attività commerciali ed è vietata la vendita per asporto per i pubblici esercizi e per i circoli e le associazioni private, per i quali è possibile la somministrazione e la vendita per il consumo sul posto. Inoltre, tutte le attività interessate dovranno esporre uno specifico avviso informativo per i clienti.

Confermato anche il divieto a utilizzare di notte le gradinate del Novi Sad il cui accesso viene proibito dalle 23 alle 7 del mattino, non solo perché possono essere utilizzate in maniera anomala come momentaneo rifugio di persone senza fissa dimora ma anche perché possono essere frequentate “da persone dedite ad un uso non responsabile delle bevande alcoliche”.

L’ordinanza integra le disposizioni già previste dal Regolamento di Polizia urbana sul divieto di consumo, in ogni genere di contenitore, di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, sul contrasto dei bivacchi e dell’abuso di alcol da parte di minorenni e sui doveri dei gestori di esercizi commerciali e pubblici esercizi di garantire la pulizia delle aree nelle immediate vicinanze dei locali.

Il provvedimento rientra, come precisa il testo, in una strategia di prevenzione dei comportamenti che possono scaturire dall’abuso di alcolici e che, attraverso la vendita per asporto, creano disagio tra i residenti e tra i frequentatori di quelle aree della città, fino a “favorire situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si accompagnano a condizioni di potenziale pericolo per i fruitori” di questi luoghi.

L’ordinanza prevede anche che una quota del 50 per cento delle sanzioni (che vanno da 75 a 450 euro per la vendita, da 50 a 300 euro per la mancata esposizione dell’avviso) sia impiegata per progetti sociali di lotta all’abuso di alcol e di lotta al gioco d’azzardo. In caso di recidiva, cioè se si commette la stessa violazione per due volte nel corso dell’anno, è prevista la chiusura dell’esercizio commerciale per tre giorni.

Le aree sono individuate con l’indicazione dei perimetri a partire dal centro storico (viale Rimembranze, viale Vittorio Veneto, piazza A. Moro, viale Molza, via Cittadella, via Podgorica, via IV novembre, via Padre Candido, viale Montecuccoli, viale Monte Kosica, via Galvani, piazza Dante Alighieri, via Dell’Abate, via Mazzoni, via P. Ferrari, viale Reiter, via Poletti, via Muzzioli, viale Caduti in Guerra, viale Martiri della Libertà), per continuare con San Faustino (tra via Zanichelli, via Gaddi, via Giardini, via San Faustino) e la zona Pio X  (tra via Bonacini, via Morselli, viale Verdi, via Bellini, via San Giovanni Bosco fino all’intersezione con via Emilia est).