Per usufruire della Tremonti bis, l’
acquisto di beni strumentali usati non concorre a determinare la
media degli investimenti effettuati nel quinquennio; vale invece
se si tratta di ”disinvestimenti”, cioè di vendita di beni.


E’ quanto precisa oggi l’ agenzia delle Entrate in una nota
nella quale spiega che, nella circolare relativa all’
applicazione della Tremonti Bis ”per un refuso, il senso della
frase relativa alla concorrenza dei beni strumentali usati nella
determinazione degli investimenti effettuati nel quinquennio di
riferimento dell’agevolazione Tremonti-bis, è risultato
capovolto”.
”Il testo corretto -spiega l’ Agenzia- è il seguente:
”Si ricorda, inoltre, che l’acquisto dei beni strumentali usati
non concorre al calcolo della media degli investimenti”. Lo
stesso incipit della proposizione (”Si ricorda cheþ”) è
chiaramente indicativo, del resto, della volontà di confermare,
sul punto, la prassi amministrativa indicata dalle precedenti
circolari 181/E del 1994 e 154/E del 1995, per come desumibile
anche dal paragrafo 2.1 della circolare 90/E del 2001, secondo
cui ”i criteri adottati per l’ individuazione e il computo
degli investimenti agevolati valgono anche per gli investimenti
degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto””.
Per questo -conclude l’ Agenzia delle Entrate- ”deve
correttamente ritenersi, pertanto, che i beni strumentali usati,
anche se rilevanti ai fini del calcolo dei disinvestimenti da
assumere sia ai fini della media che del periodo agevolato di
riferimento, non concorrono nel calcolo della media degli
investimenti”.