Le piogge che hanno devastato mezza Europa si riveleranno una vera e propria manna per i raccoglitori di funghi preannunciando un autunno con cestini stracolmi. E oltre alla fortuna della pioggia se ne aggiunge anche un’altra: non si paga ne’ Iva ne’ Irpeg per i proventi che derivano dall’attivita’ di raccolta ‘regolare’, ovvero svolta da chi ha regolare tesserino.


La buona notizia arriva dall’Agenzia delle Entrate che sul proprio giornale on line, Fiscooggi, spiega quali sono le regole a cui attenersi: attualmente – si spiega – la raccolta dei funghi puo’ essere effettuata da chiunque abbia ottenuto il tesserino rilasciato da chi esercita le funzioni amministrative in questa materia come le Comunita’ montane, le Province e gli altri enti gestori di parchi. Inoltre questi ultimi possono stipulare convenzioni con ‘soggetti collettivi’, tra i quali ci sono anche le ‘Comunalia’, ‘Comunelli’, e simili. Con una risoluzione di luglio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale, agli effetti dell’Iva e dell’Irpeg, applicabile ai proventi derivanti dall’attivita’ di rilascio dei tesserini autorizzatori per la raccolta dei funghi esercitata dalle Comunalia, enti di natura pubblica costituiti per gestire beni collettivi. Ai sensi di una legge del 1993 le Regioni sono state chiamate a disciplinare non solo la raccolta ma anche la commercializzazione dei funghi, in considerazione della rilevanza che questi prodotti hanno assunto oltre che per la loro funzione biologica di componente equilibratore dell’intero ecosistema anche per gli effetti indotti sull’economia delle comunita’ locali. Nella risoluzione l’Agenzia ha chiarito che le Comunalia possono essere considerate alla stregua di ‘enti pubblici’ e che l’attivita’ di gestione dei tesserini ha una finalita’ di natura pubblicistica inerente alla tutela del patrimonio ambientale di cui sono titolari formalmente i predetti soggetti che esercitano le funzioni amministrative ma che sostanzialmente viene esercitato, tra l’altro, dalle Comunalia. Di conseguenza e’ possibile affermare che le Comunalia esercitano una funzione delegata dei richiamati soggetti, quali le comunita’ montane, le province. Agli effetti dell’Iva – ha chiarito l’Agenzia – occorre verificare la sussistenza del presupposto soggettivo in capo agli enti collettivi che concretamente sono chiamati a svolgere l’ attivita’. A tale riguardo – prosegue l’Agenzia – viene chiarito dalla risoluzione che l’ attivita’ realizzata dalle Comunalia (organismi di diritto pubblico) esula dall’ambito applicativo dell’Iva, in quanto rappresenta un’attivita’ di pubblica autorita’ dei predetti enti locali delegata al soggetto collettivo (Comunalia) e pertanto non concerne un’attivita’ di natura commerciale, ai sensi della normativa nazionale. Con riferimento, invece, al trattamento Irpeg applicabile all’ attivita’, l’Agenzia e’ del parere che essa non costituisca attivita’ rilevante, in quanto le Comunalia, possono considerarsi alla stregua di enti tenuti alla gestione e amministrazione di beni collettivi. Ne consegue che alle Comunalia si rende applicabile la norma che dispone il non assoggettamento all’imposta, tra gli altri, degli enti gestori di demani collettivi.