Il fisco fissa le nuove regole ed i criteri per poter applicare alle spese elettorali l’aliquota Iva agevolata del 4%: l’occasione è la modifica legislativa apportata alla precedente normativa sulle spese elettorali in occasione del prossimo turno europeo, ma i nuovi principi si applicano a tutte le competizioni elettorali.


L’art.18, comma 1, della legge n. 515 del 1993, prevede l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta del 4% “per il materiale tipografico, attinente alle campagne elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati”. Successivamente, si legge in una nota dell’Agenzia delle Entrate, in vista delle elezioni europee, l’aliquota agevolata è stata estesa ad altre tipologie di beni e servizi.

L’aliquota IVA del 4% si applica, infatti, “per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonchè, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati”.

Le condizioni, in presenza delle quali è possibili applicare l’aliquota del 4% possono essere schematicamente classificate secondo criteri di ordine oggettivo, soggettivo, temporale e territoriale.
Sotto un profilo oggettivo, i beni e servizi devono risultare attinenti allo svolgimento della competizione elettorale, esauriscono la loro utilita’ nell’ambito della competizione elettorale e non sono suscettibili, pertanto, di utilizzazioni ulteriori o diverse da quelle connesse con la stessa competizione. Per quanto concerne “l’affitto dei locali, gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni” deve trattarsi di beni e servizi acquistati per essere utilizzati in occasione di manifestazioni elettorali, dovendo intendersi per “manifestazioni” eventi specifici e ben individuati, promossi a scopo elettorale (comizi, incontri, convention). Vanno invece esclusi dal beneficio le spese sostenute dai relatori partecipanti al comizio che non siano strettamente connesse alla manifestazione.
Riguardo all’aspetto soggettivo, la norma individua in modo preciso i soggetti nei cui confronti può essere applicata l’aliquota del 4%, stabilendo che gli acquisti devono essere commissionati esclusivamente da partiti, movimenti, liste di candidati e candidati.
L’ambito temporale della norma, poi, è definito con riguardo all’acquisto dei beni e servizi effettuati nei novanta giorni precedenti le elezioni.
Infine l’ambito territoriale di applicazione dell’agevolazione coincide con le aree interessate dalle elezioni che possono coincidere, a seconda dei casi, con il territorio nazionale, regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

La nuova disposizione, pertanto, se da un lato ha esteso le tipologie di beni e servizi elettorali cui si rende applicabile l’aliquota del 4%, dall’altro ha definito in modo più rigoroso l’ambito di applicazione della norma agevolativa, che ora risulta più funzionale all’obiettivo di agevolare, attraverso una riduzione dell’imposta sugli acquisti, la partecipazione attiva agli eventi elettorali.
Nonostante il titolo della legge faccia riferimento alle elezioni da svolgersi nell’anno 2004, conclude il comunicato dele Entrate, è da ritenere che la previsione agevolativa, risultante dalla modifica dell’art. 18 della legge n. 515 del 1993, non è limitata ad uno specifico evento elettorale, ma assume portata generale, tale da riferirsi alla generalità delle competizioni elettorali.

(Fonte AGI online)