Anche gli automobilsti non sfuggono ai retaggi del passato, come emerge dal 20% di coloro che, possessori di una vettura nuova di fabbrica, che pagano la tassa di proprietà oltre i termini previsti e si vedono addebitati pertanto diritti di mora ed interessi.


Le proteste degli interessati sono vivaci ed hanno un fondamento: spesso succede che siano stati male informati, da non addetti ai lavori, per una normativa che, nonostante sia stata modificata da parecchi anni, viene ancora erroneamente divulgata. Come se questo non bastasse molte regioni, vista la libertà concessa dallo Stato, non solo legiferano per quanto riguarda l’imposizione fiscale, ma anche su quelle che sono le modalità di pagamento e rispettive scadenze. Un caleidoscopio, di situazioni, che varia da Regione a Regione.

A tale proposito l’Automobile Club di Modena ha messo a disposizione di tutta l’utenza automobilistica due numeri telefonici: 059 24.76.11 e 24.76.60 per tutte le informazioni del “pianeta” auto.

La regola generale, attualmente in vigore, prevede che: il pagamento della tassa di proprietà autoveicoli possa essere effettuato, anche nel mese successivo a quello dell’immatricolazione, solo se l’immatricolazione stessa avviene negli ultimi 10 giorni del mese.
Per data d’immatricolazione s’intende quella impressa sulla carta di circolazione, il libretto, e non è quella dell’effettiva consegna del mezzo, da parte della concessionaria, al proprietario.
Il pagamento del primo bollo richiede di presentarsi agli appositi uffici muniti del libretto di circolazione. Documento necessario per acquisire tutti i dati tecnici del mezzo e consentirne il corretto inserimento nella classe fiscale d’ appartenenza.
La scadenza prevista per il nuovo “bollo”, non è una scelta che può fare l’utente per propria comodità.

Quasi sempre è una scadenza diversa, da quella della vettura posseduta in precedenza, perché la stessa viene impostata dal computer in funzione delle scadenze fisse, presenti nell’arco dell’anno, mesi di: Aprile, Agosto e Dicembre.
A questo punto diventa essenziale aderire a “Bollo Sicuro”. Ciò consente, a partire dalle annualità successive quando si pagano i 12 mesi canonici che non sono frazionabili per le vetture, di non commettere errori e di non fare file.
Stessa attenzione bisogna prestare, alla scadenza della tassa di proprietà, quando si è perduto il possesso, la disponibilità del mezzo, o lo stesso è stato demolito.
In questi casi, la regione Emilia Romagna consente, ai soli residenti, l’esonero nel pagamento dei bolli successivi purché le relative formalità vengano registrate, al PRA, entro il mese previsto per il pagamento.

Esemplificano: le scadenze canoniche sono ad: Aprile, Agosto e Dicembre. Il pagamento quindi è previsto sino ai mesi di: Maggio, Settembre e Gennaio. Se non si rispettano queste scadenze, il “bollo auto” si paga inderogabilmente anche per l’anno successivo.