Un recente decreto interministeriale (Mipaf di concerto con Ministero della Salute) ha specificato le modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di diciture per la commercializzazione delle uova.
Il documento, che abroga il D.M. 19/06/2002, riordina tutta la materia è già entrato in vigore.

Tra le principali novità ricordiamo che dal 1° luglio 2005 anche i piccoli produttori, che allevano cioè meno di 350 galline ovaiole, per poter vendere le uova devono rispettare i requisiti minimi per il benessere animale delle galline ovaiole e devono essere in possesso del codice identificativo per il quale occorre fare domanda al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente.
Inoltre per la vendita al minuto di uova sciolte devono essere indicate in modo chiaro e perfettamente visibile al consumatore le seguenti informazioni:

– categoria di qualità

– categoria di peso

– numero distintivo del produttore, con relativa spiegazione del significato

– numero di identificazione del centro di imballaggio

– data di durata minima

– modalità di conservazione dopo l’acquisto.