Ennesima storia di diritti calpestati degli insegnanti supplenti !!! È il caso di una insegnante supplente in una scuola di Modena che tra marzo e aprile scorsi – in assenza prolungata e motivata del titolare – si è vista spezzettare la supplenza in più contratti, con l’impossibilità di maturare il punteggio relativo ad un mese intero e senza copertura economica per ben 16 giorni.
E’ stato necessario un contenzioso patrocinato dal sindacato scuola Flc/Cgil per edere tutelati i diritti dell’insegnante, che se da un lato ha portato all’importante riconoscimento del diritto al servizio
continuativo della supplente dal 7 al 25 aprile, non ha però consentito di recuperare i giorni di stipendio equivalente.
Il caso concreto è il seguente.
La supplente si era vista assegnare una prima supplenza dal 28 marzo al 6 aprile scorsi, il giorno successivo venerdì 7 aprile ’insegnante titolare (producendo regolare certificato) non aveva ripreso servizio, ma la supplente non era stata richiamata: è facile intuire perché dal momento che, subito dopo dall’8 all’11 aprile, la scuola rimaneva chiusa per seggio elettorale. Le coincidenze di chiusure e sospensione delle lezioni si susseguono: il 12 aprile l’insegnante titolare
non rientra, la supplente non viene nominata per quel giorno e dal 13 al 18 ci sono le vacanze pasquali.
Alla ripresa delle lezioni il 19 aprile viene conferito un altro mini contratto alla supplente sino al 21 aprile, ma il dirigente scolastico pensa bene ancora una volta di sospendere il contratto per i 4 giorni del ponte del 25 aprile. Dal 26 aprile finalmente riparte un nuovo contratto per la supplente sino a fine maggio.
Spezzettando le supplenze in questo modo, l’insegnante non solo non ha maturato il punteggio relativo al mese di aprile, ma ha avuto anche un
danno economico – il mancato pagamento dello stipendio per 16 giorni – rispetto ad un’insegnante di ruolo.
La Flc/Cgil esprime soddisfazione per la conciliazione avviata con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena che ha riconosciuto il diritto
al servizio continuativo dal 7 al 25 aprile con attribuzione all’insegnante del relativo punteggio maturato nel mese di aprile, senza però purtroppo
ottenere anche il riconoscimento dello stipendio relativo a 16 giorni ricompresi in tale periodo, in gran parte coincidenti con festività pasquali e chiusure per motivi elettorali.
La conciliazione accolta dall’Ufficio Scolastico ribadisce dunque che al docente supplente non può essere interrotto il contratto se il titolare non
rientra in servizio in coincidenza di festività e periodi di sospensione delle lezioni.
La Flc/Cgil auspica che casi come questo non debbano più verificarsi e ravvisa la necessità di estendere tutele ai docenti supplenti senza dover
ricorrere a tentativi di conciliazione che non consentono di recuperare il danno economico.

