Il Tar del Lazio ha ritenuto infondato il ricorso presentato nei mesi scorsi contro il riconoscimento dell’Indicazione geografica protetta (Igp) per l’Aceto balsamico di Modena stabilito dalla Commissione europea sulla base delle indicazioni inviate dal ministero delle Politiche agricole. Allo stesso modo è stato rigettato, ritenendolo improcedibile, anche il ricorso sullo stesso tema presentato nel 2005 dalla ditta De Nigris.


Le due sentenze di giovedì 13 dicembre del Tribunale amministrativo «confermano che ministero ed enti locali hanno agito con correttezza e senza nessuna prevaricazione» commenta soddisfatto il presidente della Provincia di Modena Emilio Sabattini augurandosi che «ora si chiuda una fase caratterizzata da un eccesso di polemiche e si cominci a investire sul futuro, non sugli avvocati».

Il presidente Sabattini auspica a questo punto che anche i due consorzi ricorrenti (il Comitato produttori indipendenti e il Consorzio Aceto balsamico di Modena) «inizino a partecipare attivamente al tavolo costituito con l’accordo di filiera che nasce dalla volontà di recuperare ciò che la Commissione europea ci ha riconosciuto in maniera parziale nel disciplinare dell’Igp, vale a dire il legame con il nostro territorio». L’accordo è stato sottoscritto in occasione di Gusto balsamico alla presenza del ministro per le Politiche Agricole Paolo De Castro e «i lavori del tavolo – aggiunge Sabattini – si stanno svolgendo in un clima positivo tra produttori, mondo della cooperazione e imprenditoria privata».

Nel dichiarare infondato il ricorso sia dal punto di vista procedurale che dei contenuti, il Tar del Lazio, ha sottolineato come il disciplinare definisca le caratteristiche dell’Aceto in modo tale da «configurare sufficiente e logica motivazione della richiesta di Igp». In particolare, la sentenza giudica «irrilevante» che un aceto per il quale sia stata chiesta l’attribuzione di Igp, «sia in precedenza stato prodotto con diverse modalità», mentre ritiene «non provato» che nel corso della storia non sia stato prodotto a Modena e a Reggio aceto derivante da mosti ottenuti da uve appartenenti ai vitigni indicati nel disciplinare. Il Tar del Lazio, inoltre, ha ritenuto inammissibili gli interventi in giudizio di Coldiretti e Confconsumatori e ha escluso il rinvio della causa alla Corte di Giustizia della Comunità europea.

Aceto Balsamico di Modena – le caratteristiche
Il riconoscimento dell’Igp per l’Aceto balsamico di Modena è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di venerdì 6 luglio definendo le caratteristiche del prodotto a partire dal nome e dalla zona geografica di produzione (le province di Modena e Reggio Emilia), fino alla descrizione analitica e organolettica, ai controlli e al metodo di ottenimento. Viene precisato, inoltre, il sistema di lavorazione dei mosti d’uva che devono provenire esclusivamente dai seguenti vitigni: Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana. Ancellotta, Fortana, Montuni.
La Gazzetta ufficiale specifica anche le caratteristiche dei contenitori nei quali l’Aceto balsamico di Modena è immesso al consumo (dal vetro al legno, dalla ceramica alla terracotta, fino alle bustine monodose di plastica) e l’indicazione dettagliata delle fasi che devono aver luogo obbligatoriamente nella zona geografica di origine: assemblaggio delle materie prime, elaborazione, affinamento o invecchiamento in contenitori di legno. Il provvedimento sottolinea come l’Aceto balsamico di Modena goda in tutto il mondo di una reputazione innegabile che «favorisce il consumatore nel riconoscere immediatamente l’unicità e l’autenticità del prodotto».
Con l’accordo di filiera, inoltre, ci si propone l’obiettivo di «garantire un legame con il territorio con una programmazione di approvvigionamento di mosti locali attraverso la stipula di contratti tra produttori di mosti e produttori di Aceto balsamico di Modena, avviando percorsi per far crescere l’interesse alla fornitura di vini regionali per la produzione di aceti da destinare alla produzione di balsamico; contribuire alla formazione di un reddito adeguato a favore degli imprenditori agricoli, assicurare la trasparenza dei rapporti economici tra imprese della filiera, in particolare per la tracciabilità dei prodotti provenienti da vigneti della provincia di Modena, Reggio Emilia e dell’Emilia-Romagna».

In particolare, l’accordo impegna i produttori a utilizzare per tre anni (vendemmie 2008-2010) mosti ottenuti dalle uve della provincia di Modena, Reggio Emilia e della Regione Emilia Romagna ottenuti dai sette vitigni per una quantità complessiva di 60 mila ettolitri l’anno di mosto concentrato, da ripartire all’interno di contratti bilaterali tra i singoli soggetti.