Rispondendo stamani in Assemblea legislativa regionale ad alcune domande poste nel corso del question time dai Consiglieri Varani e Noè sul tema relativo alle interruzioni di gravidanza – con particolare riferimento al limite entro il quale effettuare gli aborti terapeutici – l’Assessore regionale alle Politiche per la Salute, Giovanni Bissoni, ha fornito la seguente risposta.

“Preliminarmente va osservato che la L. 194/1978, per l’IVG dopo i primi 90 giorni, quando sussistano motivi di grave pericolo per la vita o per la salute fisica o psichica della donna, non riporta termini entro cui l’IVG stessa va effettuata.
Il tema della settimana gestazionale entro cui effettuare l’intervento non viene infatti affrontato né in sede legislativa né in sede amministrativa, bensì demandato a criteri clinico assistenziali. L’orientamento, opportunamente e fin dall’emanazione della legge, è fare riferimento alla responsabilità clinica e, di conseguenza, all’ aggiornamento derivante dall’evoluzione tecnologica e scientifica.
Premesso che è ancora la stessa L. 194 a stabilire che “quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’IVG può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’art. 6 (grave pericolo per la vita della donna) e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.”, le decisioni di rianimare un neonato sono prese caso per caso, a seconda delle condizioni cliniche e di vitalità dello stesso, e nella decisione di rianimare vengono prese in considerazione non solo le settimane di gestazione, il cui calcolo può essere fallace, ma anche il peso del neonato.
Ciò premesso, più che discutere di termini temporali limitatativi all’IVG e quindi in contrasto con la legge 194 – peraltro su una materia già oggetto di un intervento del Consiglio Superiore di Sanità che a breve presenterà raccomandazioni cliniche per le cure perinatali in età gestazionali estremamente basse (22- 25 settimane) – ritengo utile mettere in atto tutte le risorse e potenzialità del Servizio sanitario regionale per rendere i servizi in grado di individuare in tempi ristretti le condizioni che potrebbero determinare IVG dopo i 90 giorni (patologie della madre o del feto che possono determinare un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna).
In questi termini si stanno concludendo i lavori a livello regionale, condotti da una specifica commissione tecnico-scientifica per rendere disponibile, nei tempi più tempestivi possibili, la diagnosi di anomalie fetali.
Si tratta in particolare di test ecografici e biochimici da eseguire alla 11° – 13° settimana per la diagnosi di anomalie cromosomiche, e alla 19° – 20° settimana per la diagnosi di anomalie morfologiche (quali ad esempio gravi cardiopatie).

La diagnosi precoce eseguita 11-14 settimane consentirà peraltro, di ridurre gli esami invasivi (amniocentesi e villo centesi) attualmente eseguiti e quindi ridurre quegli aborti che tali esami, anche se in percentuale ridotta, possono produrre (1-2 aborti ogni 100 esami). Inoltre l’anticipazione dei tempi della diagnosi a 20 settimane può non solo consentire alla donna una scelta responsabile e in tempi utili, ma anche, qualora siano possibili, programmare terapie tempestive in utero.
A sostegno di tale percorso clinico assistenziale, e nella consapevolezza che già la legge garantisce il dovere di mettere in atto “ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”, è obiettivo del SSR organizzare, a livello territoriale, una rete di punti di diagnosi ecografica, laboratoristica, nonchè di supervisione successiva per la conferma della diagnosi, in grado di garantire una diagnosi sicura e tempestiva, nei termini sopra indicati.
E’ una proposta concreta, un contributo importante a un dibattito non ideologico, se – come almeno molti interlocutori affermano – non si chiede una modifica della 194 ma un’impegno per una sua corretta applicazione”.