Le multe in centro abitato con l’autovelox sono valide anche se non c’è contestazione immediata e senza “documentazione fotografica”. Lo ribadisce la Cassazione, ricordando agli automobilisti che per fare annullare la sanzione amministrativa e’ necessario fornire “idonea prova del difetto di omologazione o di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocita’ utilizzato o costituente fonte di prova”. Diversamente, la multa si paga. In questo modo la Seconda sezione civile ha accolto il ricorso del comune di Vicopisano, provincia di Pisa, contro la decisione del giudice di pace di Cascina che aveva annullato una multa di 147 euro per eccesso di velocita’ nei confronti di un automobilista, Luca M., beccato da un autovelox in centro abitato ma senza contestazione immediata e senza fotografia. La Cassazione (sentenza 12343), accogliendo il ricorso del Comune pisano, ha ricordato che “e’ legittima la rilevazione della velocita’ di un veicolo a mezzo apparecchiatura elettronica, che non rilascia documentazione fotografica ma consente unicamente l’accertamento della velocita’ in un determinato momento”.

Questo perche’, scrivono gli ‘ermellini’, resta “affidata” alla stradale ”la riferibilita’ al veicolo”, in quanto la polizia ”ben puo’ integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo”, risultando l’attestazione efficace ”fino a querela di falso”. Per annullare la multa, conclude piazza Cavour, l’automobilista dovra’ dunque dimostrare “il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica”.

 

 

Fonte: Adnkronos