
La Conferenza ha ribadito, tra l’altro, che l’orario di funzionamento della scuola elementare fa riferimento, di norma, alle risorse professionali (ovvero ai docenti) di cui le singole istituzioni scolastiche dispongono al momento delle iscrizioni. Tuttavia, se le richieste delle famiglie – sempre manifestate all’atto delle iscrizioni – sono prevalentemente orientate ad un ampliamento del normale orario di funzionamento (in via ordinaria, 30 ore settimanali), cioè se si esprimono per l’attivazione del tempo prolungato o del tempo pieno, sarà l’amministrazione scolastica e non il Comune che potrà soddisfare tali esigenze a fronte di due condizioni: la disponibilità di locali adeguati e di attrezzature idonee; la disponibilità di eventuali risorse professionali reperibili a livello provinciale sempre nell’ambito dell’amministrazione scolastica.

