
A ciò si aggiunge la “mancata utilizzazione della perequazione urbanistica”. Bignami sostiene infatti che in base alle disposizioni vigenti in materia il comune avrebbe diritto ad ottenere una superficie che va che da un minimo di 0,07% ad un massimo dello 0,10% dell’edificato. Tuttavia secondo il Comune di Ozzano la ricomprensione dell’area nell’Auc escluderebbe l’applicabilità dell’istituto perequativo.
Bignami chiede quindi alla Giunta regionale se ritiene che nella situazione richiamata siano stati salvaguardati i principi generali di tutela del territorio affermati nella l.r. 20/2000, oltre che in numerose disposizioni normative di livello regionale, e se non ritenga opportuno informare della vicenda la Provincia, attributaria delle funzioni spettanti in materia urbanistica alla Regione.
L’esponente del pdl sollecita poi l’esecutivo regionale a richiamare il Comune di Ozzano “ad un più attento sfruttamento del territorio” e vuole anche sapere se “la repentina e inopinata ricomprensione del citato lotto (precedentemente qualificato come ARP) nell’Ambito urbano consolidato (Auc)” sia conforme alla legislazione vigente e se, anche considerando la precedente destinazione urbanistica, non ritenga “eccessiva” l’edificabilità riconosciuta agli attuatori. Ultimo interrogativo: come valuta la Giunta la mancata utilizzazione dell’istituto perequativo, con rinuncia di fatto di interessi rilevanti da parte del Comune?

