L’ordinanza è rivolta agli esercizi di vendita al dettaglio nel settore alimentare. Prorogate inoltre le ordinanze che vietano la vendita di alcolici dopo le 17,30 nel quartiere della stazione ferroviaria.

“E’ vietato vendere per asporto bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, dopo le ore 20”, nella zona del Centro storico e in via Fabio FIlzi. Lo dispone l’ordinanza firmata dal sindaco Graziano Delrio, rivolta ai “titolari degli esercizi di vendita al dettaglio nel settore alimentare, compresi gli esercizi annessi alle attività artigianali”.

“Con questa ordinanza – dice il sindaco Delrio – confermiamo la politica di contrasto all’abuso di sostanze alcoliche, a cui sono spesso collegati episodi di disturbo delle famiglie residenti e di svilimento del decoro urbano. I risultati positivi, ottenuti nel quartiere della stazione, ci consentono di utilizzare anche in Centro storco questo strumento, la cui efficacia è provata dall’esperienza”.

MOTIVI DELL’ORDINANZA PER IL CENTRO – L’ordinanza è stata emessa dopo che erano state raccolte varie segnalazioni di disagio dei cittadini, derivanti dal consumo di bevande alcoliche distribuite da esercizi di vendita al dettaglio nel settore alimentare del Centro storico, a clienti che consumano e abbandonano contenitori vuoti spesso in prossimità di esercizi, per i quali già vige tale divieto.

La possibilità di acquisto, oltre le ore 20, di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore presso gli esercizi di vendita al dettaglio nel settore alimentare favorisce di fatto il consumo di bevande alcoliche. Nello stesso tempo, occorre contrastare il consumo eccessivo di alcolici soprattutto da parte dei giovani e adottare le misure necessarie per evitare il verificarsi di episodi che minaccino la quiete dei cittadini e possano creare episodi di insicurezza.

Inoltre, serve rafforzare le misure di prevenzione già messe in atto dall’Amministrazione comunale con altre ordinanze: quella del 2006 che vieta su tutto il territorio comunale la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglia dopo le ore 20; e quelle del 2008 e 2010 che vietano ai titolari di kebab, rosticcerie e gastronomie del Centro storico la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore dopo le ore 20.

Il nuovo divieto di vendita di alcolici può garantire quindi una maggiore efficacia delle azioni di prevenzione e controllo.

MOTIVI DELL’ORDINANZA PER VIA FABIO FILZI – Problematiche analoghe a quelle del Centro storico si sono presentate nella zona di via Fabio Filzi, dove peraltro l’Amministrazione comunale è in procinto di attivare una serie di interventi per migliorare le condizioni di vivibilità della zona e per incrementare le azioni di tutela della sicurezza dell’area. La strada, infatti, ha risentito, negli ultimi anni, di cambiamenti legati alla presenza di alcune attività commerciali davanti alle quali si verificano bivacchi, schiamazzi e dove si concentrano persone spesso ubriache e moleste, che acquistano grandi quantità di alcolici. Da qui, la decisione di estendere alla stessa via Filzi le disposizioni per il Centro storico.

CONSULTAZIONE – L’ordinanza è stata emanata dopo una consultazione con le associazioni di categoria Cna, Confcommercio e Confesercenti, che hanno espresso parere favorevole.

SANZIONI – Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 83 a 500 euro; la sospensione dell’attività di vendita, per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di recidiva (la recidiva si verifica quando sia stata commessa la violazione delle disposizioni della presente ordinanza per due volte nel periodo di un anno).

L’ordinanza, esposta all’Albo pretorio, entrerà in vigore dal 14 agosto prossimo e resterà in vigore fino al 30 giugno 2011.

QUARTIERE STAZIONE

In questi giorni, lo stesso sindaco Delrio ha prorogato fino al 30 giugno 2011 le ordinanze che vietano la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dopo le 17.30 nel quartiere della stazione e in particolare in viale IV Novembre, in piazzale Marconi e nelle vie Eritrea, Turri, Paradisi e Cagnoli.

In particolare, per viale IV Novembre, piazzale Marconi e le vie Eritrea, Turri e Paradisi, si tratta del “divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dopo le ore 17,30 per i titolari delle attività di vendita al dettaglio, compresi coloro che svolgono prevalentemente attività artigianale di produzione e vendita di generi alimentari, fermo restando l’obbligo di chiusura di tali esercizi alle ore 19,30”.

Inoltre è vietata “la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dopo le ore 17,30 da parte dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione e degli spacci annessi ai circoli privati; oltre le 17,30 è possibile la sola somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai clienti che li consumino all’interno del locale o seduti ai tavoli delle aree pubbliche o private di cui gli esercenti possono legittimamente disporre (distese)”.

Per via Cagnoli è stato disposto che, fino al 30 giugno 2011:

– gli esercizi di vendita al dettaglio e le attività artigianali di carattere alimentare, possono esercitare l’attività di vendita dalle ore 7 alle ore 22 non superando il limite delle 13 ore giornaliere, a condizione che non effettuino la vendita delle bevande alcoliche da attestarsi con atto di impegno d’obbligo sottoscritto tra Comune e operatore commerciale;

– gli esercizi di vendita al dettaglio e le attività artigianali di carattere alimentare che pongono in vendita alcolici devono osservare il seguente limite giornaliero di apertura: dalle ore 7 alle ore 19,30;

– è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dopo le ore 17,30 da parte dei titolari delle attività di vendita al dettaglio, compresi coloro che svolgono prevalentemente attività artigianale di produzione e vendita di generi alimentari, fermo restando l’obbligo di chiusura di tali esercizi alle ore 19,30;

– è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dopo le ore 17,30 da parte dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione e degli spacci annessi ai circoli privati; oltre le 17,30 è possibile la sola somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai clienti che li consumino all’interno del locale o seduti ai tavoli delle aree pubbliche o private di cui gli esercenti possono legittimamente disporre (distese).