
Con le novità introdotte dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, infatti, è stata nuovamente depenalizzata la prima fascia di ebbrezza alcolica (tra 0,5 e 0,8 g/l), che è stata trasformata in illecito amministrativo, in quanto tale punito con mera sanzione amministrativa. Allo stesso tempo è stata ulteriormente inasprita nel limite edittale minimo la sanzione detentiva prevista per la terza fascia di ebbrezza alcolica (da tre a sei mesi di arresto). Infine, è stata introdotta la circostanza aggravante dell’incidente stradale con la previsione del raddoppio delle pene e l’innalzamento del fermo amministrativo da 90 a 180 giorni, nonché la guida in stato di ebbrezza commessa da alcune categorie di conducenti come infraventunenni, neopatentati, esercenti attività professionale di trasporto di cose o persone.
La letteratura scientifica ha dimostrato come al raggiungimento di un tasso di alcolemia pari a 0,2 g/l consegue una maggiore socievolezza ed espansività; al superamento dei 0,5 g./l. una diminuzione dei freni inibitori per azione sulla corteccia cerebrale, disinibizione, euforia, apparenza normale; ad un tasso compreso tra 0,8 e 1,2 g./l. si verifica una vera e propria azione depressiva sui centri motori, perdita di autocontrollo e disturbi dell’equilibrio; ed infine, ad un tasso uguale a superiore a 1,5 g./l. si può parlare di vera e propria ubriachezza, con gravi ripercussioni sulle condizioni psico-fisiche del conducente.
L’individuazione del tasso di alcolemia massimo consentito è il risultato di una precisa scelta normativa, ricollegata ai risultati di studi condotti nell’ambito della medicina legale e tossicologia forense, che hanno dimostrato come al variare del tasso di alcolemia presente nel sangue si ottengano delle proporzionali variazioni psico-fisiche idonee a mettere a repentaglio la sicurezza stradale e l’incolumità del guidatore.

