In seguito alle notizie apparse oggi sugli organi di informazione relative all’inchiesta a carico di due sorveglianti stradali, la Provincia di Reggio Emilia, nel riconfermare piena e totale fiducia nonché massimo rispetto per il lavoro della magistratura, tiene a sottolineare che un procedimento disciplinare – una volta avviato (anche, ma non necessariamente, in presenza di illeciti contestati sul piano penale) – segue una strada indipendente dal procedimento penale.

Inoltre, dopo la riforma Brunetta, l’avvio del procedimento disciplinare si connota per i caratteri della doverosità anche in presenza del solo fumus di notizia di illecito commesso dal dipendente.

A ciò si aggiunge che l’azione disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, viene proseguita e può essere conclusa anche in pendenza del procedimento penale.

I due procedimenti – quello disciplinare e quello penale – una volta avviati sono infatti indipendenti l’uno dall’altro. E la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale costituisce una eccezione, ammessa solamente nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato.

Per tutti questi motivi il non accoglimento da parte del Gip della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio – richiesta dal pubblico ministero sulla base dell’articolo 289 Cpp – non incide in alcun modo sul provvedimento disciplinare, che rimane in questa fase indipendente dal procedimento penale.