
Le nuove esenzioni sono state individuate da un gruppo di lavoro regionale (Comitato regionale emergenza-urgenza) istituito per migliorare le strategie di accesso ai servizi di emergenza sanitaria territoriale e di pronto soccorso e, al contempo, per monitorare l’applicazione della precedente delibera 1035/2009, che indicava le prestazioni di pronto soccorso appropriate, quindi non soggette al pagamento del ticket.
Queste ultime restano confermate, e riguardano: prestazioni erogate nell’ambito dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI) per situazioni cliniche che necessitano di un iter diagnostico-terapeutico di norma non inferiore alle 6 e non superiore alle 24 ore; prestazioni seguite da ricovero; prime prestazioni riferite a trauma con accesso al Pronto Soccorso entro 24 ore dall’evento; prestazioni riferite a trauma con accesso al Pronto Soccorso oltre 24 ore dall’evento nei casi in cui si dia contestualmente corso ad un intervento terapeutico; prestazioni riferite ad avvelenamenti acuti; prestazioni erogate ai soggetti di età inferiore ai 14 anni; prestazioni riferite ad infortuni sul lavoro; prestazioni richieste dai medici e Pediatri di Famiglia, da medici di Continuità Assistenziale (guardia medica) o da medici di altro Pronto Soccorso; prestazioni riferite alle persone straniere temporaneamente presenti se indigenti ed ai sensi della normativa vigente.
Si rammenta che, sempre dal 1° maggio, l’esenzione dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici in base al reddito deve essere indicata nella ricetta di prescrizione da parte del medico prescrittore e non può più essere autocertificata al momento della prenotazione.

