Un uruguayano si è sposato in Spagna con un cittadino italiano di eguale sesso, così come consentito dalla legge spagnola n. 13/2005, in vigore dal 3 luglio 2005. Successivamente l’uruguayano ha chiesto di ottenere un permesso di soggiorno per potere risiedere a Reggio Emilia insieme al suo compagno. Il permesso gli è stato negato da parte della Questura di Reggio Emilia. Con decisione depositata il 13 febbraio 2012, il giudice civile del Tribunale di Reggio Emilia ha accolto il ricorso presentato dal cittadino uruguayano avverso il provvedimento di diniego della Questura, sulla scorta della recente sentenza n. 1328/2011 della Corte di Cassazione secondo la quale da un lato la nozione di “coniuge” prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 30/2007 deve essere determinata alla luce dell’ordinamento straniero in cui il vincolo matrimoniale è stato stipulato e dall’altro lo straniero che abbia contratto in Spagna un matrimonio con un cittadino dell’Unione dello stesso sesso deve essere qualificato quale “familiare”, ai fini del diritto al soggiorno in Italia.

Nel provvedimento del Giudice Tanasi viene inoltre richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 che afferma: all’unione omosessuale, ‘’intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso’’, spetta ‘’il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia’’ e che il diritto all’unità della famiglia che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana’’.

A questo proposito il Consigliere regionale del Pdl, Fabio Filippi, ha dichiarato: “Non condivido la sentenza del Giudice Tanasi. Infatti, se è pur vero che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 138 del 2010, richiamata dal Giudice Tanasi a suffragio della propria decisione, ha ammesso la possibilità di interpretare in senso evolutivo l’art. 29 Cost., riconoscendo expressis verbis che al modello di famiglia avuto in mente dal Costituente è possibile, oggi, affiancare altri modelli di consorzio familiare alla luce delle evoluzioni della società civile, è altresì vero che, con la medesima sentenza, la Corte ha tuttavia escluso che le stesse evoluzioni possano condurre a superare l’idea, storicamente caratterizzata, che i Padri costituenti avevano della famiglia e del matrimonio quali realtà che postulano la diversità sessuale fra i coniugi. Non c’è dubbio, infatti, che i padri costituenti identificarono nell’incontro fra un uomo ed una donna l’origine della società naturale fondata sul matrimonio. Senza nessuna discriminazione per le coppie gay, ricordo che la famiglia è una e una soltanto. Le altre sono generiche unioni che nulla hanno a che vedere con il concetto di famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna”.