E’ attiva, fino al 30 settembre prossimo, la fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. In questo periodo sono vietate tutte le azioni che possono anche solo determinare l’innesco d’incendio, in particolare, secondo quanto previsto dalle “Prescrizioni di massima della Polizia Forestale”:

è vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 m. dai loro margini esterni;

è consentita l’accensione di fuochi, con le necessarie cautele, su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati siti all’interno dei predetti aree e terreni o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, e debitamente segnalate dall’Ente delegato competente per territorio, (previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, con l’obbligo di riparare il focolare in moda da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo);

il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare;

nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso l’abbruciamento della vegetazione, a scopo di pulizia;

l’abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante è vietato a meno di 200 m dalle aree forestali, dai terreni saldi;

nelle aree forestali è sempre vietato accendere i fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

L’art. 24 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana è più restrittivo in materia, in quanto fa divieto di “bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erbe degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili”.

Per le trasgressioni ai divieti si applica la sanzione amministrava del pagamento di una somma che va da un minimo di €1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

Chi avvista un incendio è pregato di chiamare uno di questi numeri (la telefonata è gratuita):

1515 numero nazionale di Pronto Intervento del Corpo Forestale dello Stato

115 Vigili del Fuoco

800-333-911 numero verde Agenzia Regionale di Protezione Civile

800-841-051 numero verde regionale del Corpo Forestale dello Stato

Come segnalare la presenza di un incendio: mantenere la calma; parlare con chiarezza; comunicare il proprio nome e cognome ed il numero di telefono da cui si sta parlando; indicare con precisione la località interessata dall’incendio; riferire sulle dimensioni dell’incendio e sul coinvolgimento o meno di persone e/o animali e/o abitazioni; precisare se vi sono interventi di spegnimento già in atto; attendere conferma di messaggio ricevuto.

Alcuni comportamenti da evitare: gettare, dai veicoli in movimento, mozziconi di sigaretta e fiammiferi accesi; fumare in luoghi ove si trova materiale altamente infiammabile (sterpaglie, erba secca, combustibili); accendere fuochi o falò in aree a rischio incendi, quali parchi, giardini, boschi; parcheggiare veicoli surriscaldati in prossimità di sterpaglie o erba secca; bruciare i rifiuti dopo una scampagnata; ignorare la segnaletica che informa sul pericolo di incendio.