Silvana-Casale-10“Non una sovrapposizione e tantomeno uno stimolo al consumo di prestazioni sanitarie, quanto la volontà di favorire l’integrazione tra professionalità, esperienza e competenza di tutti i soggetti che operano a tutela della salute dei cittadini; valorizzando così i singoli punti di forza e aumentando l’efficacia delle azioni di prevenzione per ottenere anche importanti risultati sul piano del risparmio delle risorse destinate alla cura.” È questa la premessa dalla quale muove Silvana Casale, presidente provinciale di Federfarma Modena, l’Associazione dei titolari di Farmacia, per proporre una riflessione anche a livello locale sulla possibilità di eseguire prestazioni analitiche di prima istanza in farmacia così come indicato dallo stesso legislatore nell’omonimo decreto del 16 dicembre 2010.

La normativa stabilisce che in farmacia si possono effettuare una serie di test di prima istanza, ad esempio per misurare glicemia – colesterolo – trigliceridi. Il legislatore aggiunge poi che, nell’ambito dei servizi di secondo livello, il farmacista può, tra l’altro, utilizzare dispositivi strumentali per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa. Sulla carta le possibilità sono davvero molte, eppure, a oggi, sia a livello nazionale, sia in provincia, le opportunità offerte dal legislatore non paiono essere utilizzate al meglio, nonostante che a Modena siano quasi un centinaio le farmacie che si sono attrezzate per fornire ai cittadini questa possibilità.

È evidente che servono regole chiare anche sul fronte dell’applicazione e che gli strumenti utilizzati devono garantire l’accuratezza del risultato; a tutto ciò si deve aggiungere un grande senso di responsabilità da parte di chi è chiamato ad applicarle perché si deve evitare, esattamente come per i farmaci, un uso improprio di qualunque esame. “Ognuno, farmacista compreso, deve continuare a fare il proprio lavoro senza invasioni di campo, ma questo non significa che si debba operare all’interno di compartimenti stagni che tra loro non comunicano. Mantenere tutto cristallizzato significa non comprendere che è mutato lo scenario all’interno del quale ci muoviamo” aggiunge Giuseppe Masini, titolare della farmacia di Piumazzo e consigliere di Federfarma che proprio su questi temi è intervenuto qualche settimana fa nell’ambito di un importante convegno dal titolo “Medicina di laboratorio e nuovi modelli sanitari” tenutosi a Bologna.

“Oggi, giustamente, l’attenzione di chi si occupa della tutela della salute, a partire dalle Aziende Sanitarie pubbliche, punta al potenziamento dei servizi territoriali, quelli cioè erogati al fuori degli ospedali, più vicini ai cittadini, e all’incremento delle azioni per la prevenzione delle malattie, soprattutto delle patologie croniche, come ad esempio il diabete, il cui costo sociale ed economico è elevatissimo. Sono fermamente convinta che proprio le farmacie, grazie alla loro presenza capillare sul territorio e alle competenze professionali che offrono, possano essere un partner ideale su questo terreno e l’utilizzo virtuoso degli esami di prima istanza può davvero essere un ottimo ulteriore banco di prova” conclude Silvana Casale.

Con questo intervento l’Associazione dei titolari dei farmacisti intende sottolineare la disponibilità ad intensificare ulteriormente la collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale anche su questo fronte. Un esempio recente di come si possa agire insieme in modo efficace – ricorda Federfarma Modena – è costituito dall’alleanza sottoscritta tra Ausl e farmacie per aumentare l’adesione allo screening per la prevenzione del tumore al colon retto. Un’alleanza che si basa su un protocollo che coinvolge le farmacie sia attraverso un’attività d’informazione del cittadino, sia attraverso la distribuzione del materiale necessario per il prelievo dei campioni di quanti aderiscono alla campagna.

 

La normativa di riferimento 

Decreto 16.12.2010 – Analisi di prima istanza in farmacia

(GU n. 57 del 10-3-2011 )

Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009.

…. omissis …..

Art. 2 Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, effettuabili in farmacia 1. Ai fini della definizione degli accordi regionali correlati all’accordo collettivo nazionale di cui all’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, nell’ambito dei limiti ed alle condizioni di cui al presente decreto, sono utilizzabili i dispositivi medici per test autodiagnostici destinati ad effettuare le seguenti prestazioni analitiche di prima istanza: test per glicemia, colesterolo e trigliceridi; test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito; test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria; test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone FSA nelle urine; test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci. 2. L’elenco delle prestazioni analitiche di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3 Indicazioni tecniche relative all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello erogabili in farmacia 1. Nell’ambito dei servizi di secondo livello, di cui all’art. l, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono utilizzabili presso le farmacie, i seguenti dispositivi strumentali: dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa; dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto – spirometria; dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell’ossigeno; dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali; dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali. 2. Il Ministero della salute, previo accordo con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta delle linee guida sull’utilizzo dei dispositivi di cui al precedente comma 1, cui le farmacie saranno tenute ad adeguarsi entro sessanta giorni dalla loro emanazione. 3. Presso le farmacie sono altresì utilizzabili dispositivi semiautomatici per la defibrillazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, e dall’Accordo Stato Regioni del 27 febbraio 2003. 4. L’elenco di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

… omissis ….