Motti-2014-okL’onorevole Tiziano Motti, eurodeputato della settima legislatura e presidente di Europa dei Diritti si è battuto strenuamente, al Parlamento europeo, per la tutela dei prodotti tipici. Insieme ad altri 34 parlamentari Ue dei piu’ disparati schieramenti politici, ha depositato un’interrogazione scritta alla Commissione Europea perche’ sia chiarita la posizione del Governo greco nei confronti della produzione locale di ‘aceto balsamico’, bollata come illegittima dall’Italia.
In pratica, la Grecia subito dopo la registrazione dell’ Aceto Balsamico di Modena come IGP e “Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” registrata come DOP, nel 2009 ha provveduto a variare la propria legge alimentare introducendo tra gli aceti la definizione di ‘aceto balsamico greco’, e ha notificato tale variazione secondo una procedura prevista dalle direttive europee per norme tecniche, che nulla ha a che vedere con gli uffici della Commissione Agricoltura che presiede all’uso delle denominazioni protette per le specialita’ alimentari.

“Com’è noto – spiega l’on. Tiziano Motti, unico emiliano del “club” dei firmatati dell’interrogazione – l’espressione “aceto balsamico” fa parte sia delle denominazioni “Aceto balsamico tradizionale di Modena” e “Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia”, registrate come DOP in base al regolamento (CE) n. 813/2000, sia della denominazione “Aceto balsamico di Modena”, registrata come IGP in base al regolamento (CE) n. 583/2009. Qualora fosse consentito a uno Stato membro di ricorrere, in base alla direttiva 98/34/CE, a una norma tecnica per designare un prodotto alimentare mediante termini già ricompresi in una denominazione ufficiale registrata come DOP o IGP, di fatto tutti i vantaggi di cui i produttori godono in virtù di tali registrazioni comunitarie verrebbero annullati”.
“Se, ad esempio – sottolinea Motti – la Danimarca o l’Olanda ottenessero un’autorizzazione della Commissione ad adottare norme tecniche in grado di consentire la produzione di formaggi denominati, rispettivamente, “Dansk grana” e “Holland grana”, questi annullerebbero del tutto l’efficacia della denominazione “Grana Padano” DOP, composta sia dal nome “grana” sia dal riferimento geografico “padano”. Ciò sarebbe inoltre in contrasto con la sentenza del Tribunale di primo grado emessa il 12 settembre 2007 nella causa T-291/03, secondo cui anche il solo nome “grana” deve essere considerato protetto dalla registrazione della denominazione. Qualora si affermasse questa prassi, gli sforzi perseguiti dall’UE per tutelare le denominazioni geografiche protette dei prodotti alimentari europei sarebbero vanificati”.