polizia_20A seguito dell’intensa attività svolta dalla Polizia di Stato è stata sospesa la licenza dell’esercizio di commercio  al dettaglio  di generi alimentari   ubicato  a Bologna in via della Pietra nr 17/A,  ai sensi dell’art 100 del T.U.L.P.S.,   per la durata  di giorni 10 (dieci).

Il decreto firmato dal Questore della Provincia di Bologna Vincenzo STINGONE è stato notificato nella mattina odierna,  dall’Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura,  al  legale rappresentante della società  ALFA MINIMARKET S.A.S. titolare  di tutte le autorizzazioni.

Il provvedimento  si è reso necessario  sulla scorta  degli  atti  inoltrati alla Divisione di Polizia Amministrativa dal Commissariato  Santa Viola, dai quali emerge che nel pomeriggio del 2 gennaio u.s. tre ragazze (due minorenni e una maggiorenne) si sono recate nei pressi del predetto esercizio commerciale con l’intento di comprare una bottiglia di vodka alla pesca.

Le due minorenni hanno acquistato la bottiglia per la somma di 10 euro, dividendone la spesa.

Dalla lettura degli accertamenti della Polizia di Stato svolta – pur non essendo stata identificata la persona (dipendente o titolare) che materialmente ha venduto la bottiglia di alcolico – è, comunque, risultato chiaro ed inequivocabile che il pubblico esercizio in questione è quello indicato e che, pertanto, il venditore non si è affatto preoccupato di chiedere l’età delle acquirenti.

Dopo l’acquisto, le due minorenni si sono recate insieme alla terza amica in un parco vicino per bere la vodka appena acquistata. Una delle due, consumandone una maggiore quantità, è stata colta da malore. Soccorsa da personale sanitario del 118, è stata accompagnata e successivamente ricoverata presso il Reparto di Pediatria dell’ospedale “Maggiore” con diagnosi di coma etilico.

La  vigente normativa stabilisce che “”chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di  chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento d’identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta”” (legge 30/03/2001 n°125 – art. 14 ter).

Anche le circolari ministeriali hanno ribadito che “”somministrare bevande alcoliche significa fornire tali bevande ad una persona affinché questi le consumi bevendole e non occorre che la bevanda sia effettivamente ingerita, essendo sufficiente che essa sia nella fattiva disponibilità della persona”

Considerato che dalle indagini è emerso in maniera inequivocabile come le minori siano riuscite senza alcun tipo di difficoltà ad acquistare  la bevanda alcolica dal pubblico esercizio in premessa ;  che il venditore, dipendente o titolare, non si è minimamente preoccupato di impedire tale vendita anche in considerazione del fatto che la giovanissima età delle ragazze (una delle tre addirittura minore di anni 14) era manifesta e valutato che la gestione del pubblico esercizio ha dimostrato di non saper condurre appropriatamente la propria attività,  mettendo  in pericolo l’integrità fisica dei clienti (di età inferiore ai 16 anni), dando loro la possibilità di fare uso di bevande alcoliche,  si è reso  opportuno disporre la sospensione ai sensi  dell’art. 100 T.U.L.P.S  sia per la gravità del fatto sia  per il pericolo di reiterazione del reato e l’affissione del  cartello con la seguente dicitura  “ CHIUSO SU DISPOSIZIONE DEL QUESTORE ”