Incendi-boschivi-mezzoE’ scattato venerdì 24 luglio il periodo di grave pericolosità, dichiarato dalla Regione, per gli incendi boschivi che prosegue fino al 31 agosto. Nell’Appennino modenese è attivo il servizio di avvistamento, partito lo scorso fine settimana,  per la prevenzione degli incendi boschivi che si svolge con il coinvolgimento di oltre 100 volontari di protezione civile.

Oltre al servizio di avvistamento sono pronti a intervenire altri 81 volontari abilitati allo spegnimento che hanno frequentato appositi corsi organizzati dalla Provincia e dalla Consulta provinciale del volontariato di Protezione civile.

Il servizio di avvistamento è coordinato dalla Protezione civile della Provincia di Modena in collaborazione con la Consulta e il Corpo forestale dello Stato.

Sono sette i punti fissi di avvistamento ad alta quota presidiati dai volontari  con l’obiettivo di tenere sotto controllo ampie zone di territorio montano.

I punti di avvistamento in Appennino sono: monte Calvanella per la zona di Sestola e Fanano, monte Cantiere a Lama Mocogno, il Sasso della Croce a Guiglia, il monte Nuda a Pievepelago, il monte Ravaglia a Serramazzoni, la Torre di Gaiato a Pavullo e il monte Pizzicano a Serramazzoni. Il servizio si svolge il sabato e la domenica fino a settembre dalle ore 14 alle ore 19.

Nell’ambito dell’attività è previsto anche un servizio mobile di vigilanza con squadre di volontari abilitati alle attività di spegnimento e bonifica affiancando il Corpo Forestale dello Stato e i Vigili del Fuoco negli interventi.

Ogni squadra è in collegamento con la sala operativa provinciale attiva presso il Centro unificato di protezione civile di Marzaglia; gli automezzi sono contrassegnati dalla scritta “Servizio avvistamento incendi boschivi”.

Oltre alle favorevoli condizioni climatiche e alla vegetazione secca, tra le cause più ricorrenti c’è la disattenzione dell’uomo e per chi causa un incendio è prevista anche la reclusione.

Per le segnalazioni di avvistamenti di un incendio sono attivi 24 ore su 24 i numeri telefonici 1515 della Forestale e 115 dei Vigili del Fuoco: è importante fornire informazioni precise rispetto alla localizzazione.

In caso di incendio boschivo la responsabilità dell’intervento di spegnimento è del Corpo forestale dello Stato; se ci sono rischi per persone ed edifici, la direzione delle operazioni passa ai Vigili del fuoco.

 

ECCO TUTTI I COMPORTAMENTI DA EVITARE

Anche l’auto parcheggiata vicino all’erba secca con la marmitta ancora calda può rappresentare un rischio, ma anche un mozzicone di sigaretta acceso, gettato fuori da un’auto in corsa per scatenare un incendio con conseguenze gravissime, così come un fuoco acceso di cui si perde il controllo. Occorre quindi la massima cautela per chi nei prossimi giorni frequenta le aree verdi, soprattutto in montagna.

Nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi tutte le azioni che, anche solo potenzialmente, possono determinare l’innesco sono vietate e, quindi, sanzionate in modo salato: da mille a 10 mila euro.

Sono previsti, inoltre, specifici divieti per una serie di azioni a rischio: è vietato accendere fuochi all’aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 metri dai loro margini esterni. Anche l’abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione infestante è vietato a meno di 200 metri da queste zone. Nelle aree forestali, inoltre, è sempre vietato accendere fuochi o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio.

L’accensione di fuochi è consentita su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili o su aree attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (ripulire da foglie, erbe secche e altri materiali infiammabili, obbligo di riparare il focolare per impedire la dispersione di braci e scintille, spegnere il fuoco prima di abbandonarlo) e tenendo il fuoco sempre custodito.

Se il comportamento tenuto costituisce reato sono applicate le sanzioni del Codice penale (articolo 423 e seguenti) che prevedono la reclusione da quattro a dieci anni per chiunque provochi volontariamente un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. In caso di comportamento colposo – cioè causato in maniera involontaria per negligenza, imprudenza o imperizia – la pena è la reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.