cassonetti_rifiutiSi avvicina la scadenza del pagamento della seconda rata della TA.RI. (tassa rifiuti)  per coloro che hanno optato  per il versamento in due soluzioni.  Il 30 novembre è l’ultimo giorno utile per il pagamento da effettuarsi  presso  qualsiasi  sportello bancario o ufficio postale, senza costi di commissione, utilizzando esclusivamente il modello F24.

La  tassa  resta inoltre legata alla superficie calpestabile e non a quella catastale,  da poco pubblicata nelle visure delle unità immobiliari. Questa innovazione,  rappresenta  certamente un utile elemento di trasparenza e di miglioramento   della   significatività  degli  archivi  catastali,  ma  ha un’influenza pressoché nulla sui prelievi fiscali.

La  legge  147  del  2013  specifica infatti che l’utilizzo delle superfici catastali  per  il  calcolo  della TARI decorrono dal 1° gennaio successivo alla  data  di  emanazione  di  un  apposito  provvedimento  del  Direttore dell’Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città   e   autonomie   locali.  In  particolare,  nell’ambito  della cooperazione  tra  i  Comuni e l’Agenzia delle Entrate per la revisione del catasto,  devono essere attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali   relativi  alle  unità  immobiliari  e  i  dati  riguardanti  la toponomastica  e  la  numerazione civica di ciascun comune. Soltanto quando questo processo sarà concluso la superficie assoggettabile a TARI sarà pari all’80% di quella catastale.

Dunque  la  semplice  messa a disposizione della superficie catastale nelle visure  non  è  sufficiente a determinare il cambio del criterio di calcolo della  superficie imponibile. Solo dal 1° gennaio successivo all’accordo in sede  di  Conferenza Stato-Città e all’emanazione del decreto del Direttore dell’Agenzia  delle  Entrate si potrà applicare la Tari sulla base dell’80% della superficie catastale indicata in visura.