
Questo significa cambiamenti sia per le imprese che per i cittadini. Le imprese devono acquisire i codici per la targatura degli impianti; effettuare l’accatastamento dell’impianto, mediante registrazione del Libretto di impianto associato al relativo codice di targatura, e provvedere al successivo eventuale aggiornamento; acquisire i bollini “calore pulito” (a carico del proprietario); effettuare la registrazione dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, associandoli al relativo bollino.
Ma, come detto, anche per i cittadini ci sono novità significative. Per i nuovi impianti, il relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all’atto di messa in servizio dell’impianto stesso, entro 30 giorni dall’attivazione dell’impianto. Per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall’impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo (comunque non oltre il 31 dicembre 2018).
Il proprietario, affittuario o nel caso di impianto centralizzato, l’amministratore condominiale, quindi il responsabile d’impianto o il terzo responsabile, è tenuto a richiedere agli installatori o manutentori la registrazione nel catasto regionale per gli impianti termici Criter. Proprio per questo il responsabile ha l’obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza, o di rendere disponibili al manutentore o all’installatore tutti i dati catastali, il punto di riconsegna della fornitura del gas (il cosiddetto Pdr) e il punto di prelievo della fornitura di energia elettrica (chiamato Pod). Proprio per costituire il Criter, ad ogni libretto d’impianto viene associata una targa d’impianto.
E’ importante ricordare che la mancata compilazione e registrazione del libretto d’impianto entro la data prevista, prevede una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro. Per informazioni www.lapam.eu.

