
L’ordinanza è in vigore dal 30 ottobre 2017 al 30 marzo 2018 ad eccezione dei giorni festivi infrasettimanali.
Valgono invece sull’intero territorio comunale i seguenti provvedimenti:
a) riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a cura del proprietario, dell’amministratore di condominio o del terzo responsabile dell’impianto termico che potranno rimanere in funzione al massimo per 12 ore giornaliere;
b) riduzione della temperatura dell’aria negli ambienti, misurata come indicato all’art. 1 comma 1 lettera w del DPR 412/1993, a 19°C per edifici non rientranti nella categoria E.8 del suddetto DPR e a 17°C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) sempre dello stesso decreto;
c) il divieto di utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari classificate E1(1) e E1(2), dotate di riscaldamento multi combustibile con impianti ad Efficienza Media Stagionale in riscaldamento, desumibile dall’Attestato di Prestazione Energetica, inferiore al 75% e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.
Dal 30 ottobre 2017 al 28 febbraio 2018 è in vigore il divieto di bruciatura all’aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere.
Sono esclusi dal divieto di circolazione gli autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico; gli autoveicoli alimentati a GPL/benzina o a gas metano/benzina; gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling); gli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi allegato n. 2).
L’ordinanza elenca anche i veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione, come è possibile riscontrare dal sito del comune dove l’ordinanza è pubblicata per intero con gli allegati comprendenti la cartina indicante il ‘centro abitato’
Sono esclusi dalle norme sul riscaldamento gli edifici adibiti a cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; gli edifici scolastici; gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione; gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari residenziali, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche.

