La terza interrogazione presentata nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera era a firma del consigliere Claudia Severi di Forza Italia, avente ad oggetto “Art.118 ter: tributi e tariffe pagate con addebito in banca”.

“Premesso che il decreto rilancio convertito in legge nel luglio 2020 introduce, all’art.118 ter, la possibilità di riduzione di aliquote e tariffe delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria, chiede al Sindaco – recita l’interrogazione – a quanto ammonta la stima dei tributi e delle entrate patrimoniali, che ad oggi risultano non incassate e oggetto di contenzioso; se la Giunta ritenga applicabile l’art.118 ter del decreto rilancio convertito in legge nel luglio 2020; se si, a quali tributi ed entrate patrimoniali potrebbe applicarlo, con quali modalità e con quale percentuale di detrazione; se no, per quali entrate e quali siano le motivazioni ostative”.

Ha risposto all’interrogazione il Vicesindaco Camilla Nizzoli.

“L’art. 118 ter del D.L. 34/20, introdotto in sede di conversione in legge 77/2020, dispone che “Gli enti  territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale”.

Il legislatore pur impegnato nella promozione e lo sviluppo della forma di pagamento definita “PagoPA”, intende prioritariamente favorire la forma dell’addebito diretto in conto che storicamente ha sempre garantito una migliore performance per la riscossione delle entrate locali, oltre alla semplificazione dell’attività in capo agli utenti e contribuenti. La disposizione chiarisce inequivocabilmente l’ambito di applicazione cui fa riferimento. Si tratta delle entrate tributarie e patrimoniali e quindi sostanzialmente tutte quelle che arrivano all’ente locale sotto qualsiasi forma da tutti i soggetti privati e che nel bilancio trovano collocazione nei titoli 1 e 3 delle entrate.

Tuttavia, ci sono alcune considerazioni di natura teorica o pratica che sostanzialmente escludono l’applicabilità nel concreto di questa norma ad alcune tipologie di entrata, soprattutto quelle di natura tributaria. Innanzitutto va fatto presente che le entrate tributarie sono soggette al c.d. principio d’indisponibilità delle entrate tributarie, principio che discende dagli artt. 23 e 53 della Carta costituzionale e che mette in discussione la costituzionalità di questa norma, almeno per la parte relativa alle entrate tributarie. Sempre a riguardo delle entrate tributarie inoltre, si presentano anche problemi di natura più concretamente tecnica. Per quanto riguarda le entrate in autoliquidazione, IMU e imposta di pubblicità, vi è un doppio problema, il primo è che per utilizzare il sistema dell’addebito automatico occorre che il Comune proceda a “bollettare” l’entrata, cosa che in caso di autoliquidazione (cioè di calcolo effettuato direttamente dal contribuente) non accade. Il secondo problema operativo è che queste entrate, per legge, al momento devono essere pagate necessariamente attraverso il modello F24 e quindi è esclusa qualsiasi altra modalità di pagamento come l’addebito in conto corrente.

Per quanto riguarda invece la Tari, che non è un tributo in autoliquidazione e per la quale, infatti, senza nessun incentivo, già oggi diversi contribuenti richiedono di poterla pagare con addebito, sussistono altre tipologie di impedimenti tecnico-giuridici all’applicazione di una scontistica, come quella di cui si tratta, tesa a incentivare lo strumento di pagamento dell’addebito in conto corrente. La prima problematica nasce dall’osservazione che, in base al principio di “chi più inquina paga”, il sistema della gestione dei rifiuti è una sorta di bilancio nel bilancio del Comune. Infatti, proprio per tale principio, le entrate relative alla Tari devono essere commisurate esattamente in dimensione tale da finanziare la spesa relativa alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento (il noto PEF), né di più né di meno. E’ evidente che, in un sistema come questo, l’eventuale sconto attribuito a un soggetto, dovrebbe essere messo a carico degli altri che a questo punto dovrebbero pagare un importo che non corrisponde ai costi del servizio rifiuti, ma al costo derivante da un vantaggio da attribuire a un altro contribuente. Il ragionamento per cui, l’introduzione di questo “sconto” potrebbe far risparmiare il costo della perdita su crediti, è sicuramente valido ma non al punto da finanziare l’intero costo della scontistica. Quello che può accadere, infatti, è che i contribuenti che già oggi pagano usufruirebbero dello sconto mentre quelli che non pagano renderanno in ogni caso necessario il finanziamento di un fondo perdita su crediti. La necessità di garantire il pareggio di bilancio (e dell’integrale finanziamento del PEF) non consente questo tipo di incertezze.

Per i motivi sopra esposti, questa norma non risulta tecnicamente applicabile ai tributi locali, almeno nella situazione normativa e concreta che viviamo in questo momento storico.

Discorso molto diverso può invece essere fatto per le c.d. “entrate patrimoniali”. In particolare questa norma ben si adatta, con le opportune accortezze tecniche, ad essere applicata alle entrate relative ai servizi erogati dal nostro Comune e ancora più in particolare per le entrate relative alle rette dei servizi scolastici.

Su questo argomento si precisa che la Giunta, già dal mese di Settembre sta ragionando sulla sua formulazione che troverà forma nell’ambito della programmazione di bilancio 2021-2023. L’idea è proprio quella di favorire, per questo tipo di rette, lo strumento dell’addebito in conto e questo sia per motivi finanziari che organizzativi, oltre che per offrire un’opportunità di riduzione del costo alla cittadinanza che ne vorrà approfittare. L’idea è quella di applicare un doppio incentivo, il primo attraverso l’introduzione di una scontistica per chi aderirà a questo strumento, il secondo attraverso un leggero aggravio per chi non vorrà aderire, esattamente quello che si diceva prima non potersi fare per la Tari.  Per quanto riguarda la richiesta dell’ammontare dei tributi e delle entrate patrimoniali che risultano non incassate e oggetto di contenzioso, si precisa che la parte relativa al contenzioso non è particolarmente attinente allo strumento di pagamento di cui si sta trattando in quanto in quel caso si sta dibattendo sull’entità del debito e che quindi si trova, per così dire, all’origine del momento del pagamento.

La situazione debitoria ereditata da questa Giunta è comunque ingente ed è nostra volontà, procedere al recupero delle somme dovute. A questo proposito, proprio per porre rimedio a una situazione “fuori controllo”, già dai primi mesi di quest’anno, sono state studiate insieme al Dirigente di riferimento, sia la modalità che la procedura che porteranno al recupero dei crediti dovuti, procedura che sta andando a regime in questi ultimi giorni e che vede anche il coinvolgimento di un’importante agenzia che opera su tutto il territorio nazionale che collabora anche con diversi ministeri della Repubblica e che valuta la solvibilità e il merito creditizio di privati e imprese.

Considerata l’importanza dell’argomento e in considerazione, sia delle numerose azioni intraprese che dei vari settori e attori coinvolti, è intenzione di questa Giunta informare in tempi brevi l’intero Consiglio Comunale di tutte le azioni che si stanno mettendo in campo per il recupero delle somme dovute”.