(foto: Google Maps)

La prima interrogazione discussa nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera è stata presentata dal consigliere del Partito Democratico Vittorio Capitani ed aveva ad oggetto “Demolizioni e lavori in via Muraglie”.

“Premesso che da alcuni mesi è visibile a tutti i cittadini i lavori che si stanno svolgendo lungo via Muraglie nella zona occupata un tempo da Anselmi Cave Ghiaia srl che confina col fiume Secchia e il percorso Natura; considerato che l’area in oggetto è urbanisticamente collocata all’interno di un comparto di trasformazione urbanistica; considerato ancora che al di fuori della programmazione del POC e salvo diversa previsione del PSC non si possono attuare cambi di destinazione d’uso rispetto agli usi in atto all’epoca di adozione del PSC (2006); ritenuto che l’area è parzialmente interessata dal vincolo paesaggistico ambientale : si interrogano il Sindaco e l’Assessore competente per sapere: se sono state rilasciate le autorizzazioni necessarie per i lavori e cosa i privati hanno intenzione di realizzare nella suddetta area; se la Giunta ha considerato che rilasciando tali concessioni il traffico di mezzi pesanti aumenterà sulla via Palestro e proporzionalmente aumenterà la pericolosità della via (adiacente ad una scuola superiore), l’inquinamento acustico e di emissione prodotta dai mezzi pesanti a ridosso di zone residenziali. Se la Giunta, come specificato nel sito, intende riqualificare l’area e proseguire l’avvio del percorso partecipato per l’individuazione di una proposta volta all’istituzione del Parco fluviale del Secchia che rappresenterebbe anche un contributo concreto al miglioramento della qualità della vita e allo sviluppo sostenibile del nostro territorio”.

 

Ha risposto all’interrogazione l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Sassuolo Ugo Liberi.

“Dalle verifiche effettuate presso gli uffici comunali, ed in particolare URBANISTICA, SUE , SGP, è emersa la sussistenza dei seguenti atti, che coinvolgono l’area oggetto di interrogazione : a.Richiesta di parere preventivo in data 18 dicembre 2020 prot. 41366, per “installazione sistemi di contenimento terra in strada Muraglie 100” in data 25/01/2021 prot.2788, che ha ottenuto parere non favorevole. b.            Istanza di Sanatoria, assunta agli atti in data 09/04/2021 con prot.12848, assegnata al in data 29/04/2021 con pratica SUE 2021/0267,  per sanare: difformità interne e prospettiche sull’edificio palazzina uffici foglio 25 mappale 43 ; edificio intero foglio 25 mappale 130 dichiarato costruito ante 67 ma senza documentazione che comprovi tale indicazione; ad oggi è in itinere la definizione  di tale sanatoria, per la quale in data 07/06/2021 con prot. 20929 è stata richiesta documentazione integrativa di approfondimento e in data 06/07/ alle ore 9 ho fissato appuntamento con i tecnici che seguono la questione; c.  Rilascio su richiesta, da parte di SGP,  di NULLA-OSTA con prescrizioni, per l’abbattimento di 6 pioppi bianchi radicati all’interno dell’area cortiliva privata sita in via Muraglie 100, datato 6 aprile 2021 prot. 2246 del 02 aprile 2021 e conseguente avvenuta compensazione economica, come regolamentato, datata 14 aprile 2021.

Peraltro la struttura del SUE è attivata per valutare ed operare sul come procedere all’effettuazione di possibile ed eventuale vista di controllo sull’attività edilizia in essere.

La documentazione, come riportata al punto 1 precedente, non determina, per le caratteristiche intrinseche, alcun aumento di carico urbanistico, e quindi non sussistono elementi specifici collegati che possano portare a dover valutare criticità conseguenti, quali aumento del traffico pesante, pericolosità della via (e scuola superiore adiacente), inquinamento acustico ed emissione prodotta da mezzi pesanti a ridosso di zone residenziali.  Peraltro, come previsto nella strumentazione urbanistica vigente,  ed a conferma delle considerazioni già espresse nell’ambito dell’interrogazione, la zona in questione , costituita dai mappali 43-44-130 del foglio 25 del Comune di Sassuolo, è collocata in ambito AR2 h – comparto di trasformazione urbanistica, normato ai sensi degli artt. 46-47-48 del PSC, nonché dalla specifica scheda dell’elaborato “Schede relative agli ambiti” indicizzata alla voce AR2h ex Piano Particolareggiato Y (subcomparto b).

Tali ambiti sono aree nelle quali gli interventi possibili presuppongono una trasformazione urbanistica complessiva, da realizzarsi attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e rinnovo urbano, anche ai fini della soluzione di problemi di assetto e di dotazioni di attrezzature e spazi pubblici riferiti al contesto urbano esterno in cui è inserito.

L’attuazione del comparto è attuabile previa approvazione di PUA esteso all’intero comparto b), se inserito e regolato da specifica scheda di POC. Tale scheda dovrà essere costruita tenendo conto di tutte le criticità e gli impatti ambientali del caso.

In assenza di inserimento in POC, come nel caso in esame, per intervento diretto, si riportata di seguito estratto dell’art. 16 del RUE, come viene rinviato dall’art. 48 del PSC, che specifica quanto è ammissibile poter realizzare sull’area:  Nelle aree comprese negli ambiti AR inseriti nel POC, prima dell’approvazione del PUA, e nelle aree comprese negli ambiti AR in cui non siano previsti interventi nel POC, sono ammessi per intervento diretto i seguenti interventi edilizi: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia (con esclusione della demolizione e ricostruzione, qualora non giustificata da obiettive e improrogabili ragioni di ordine statico od igienico-sanitario), Demolizione.  Nelle aree di cui al comma 1, al di fuori della programmazione del POC e salvo diversa previsione del PSC, non sono ammessi cambi d’uso rispetto agli usi in atto all’epoca di adozione del PSC. Sono ammessi incrementi di SC, mediante la creazione di soppalchi o suddivisione con piani intermedi, a parità di volume e di superficie coperta.  Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi alla condizione che resti invariata la superficie permeabile esistente, eventualmente riducibile esclusivamente per il reperimento dei posti auto pertinenziali necessari al raggiungimento della dotazione minima di cui al successivo art. 53.  Dopo l’attuazione degli interventi previsti nel POC e in assenza di ulteriori previsioni del POC stesso, sono ammessi interventi edilizi diretti di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia.

 

La questione riguardante l’area di cui alle risposte ai punti 1 e 2 precedenti, non coinvolge la componente di RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA legata all’istituzione del Parco fluviale del Secchia, che è una procedura in se autonoma rispetto agli interventi sopra richiamati. In effetti risulta che in un Consiglio Comunale del settembre del 2018, il Comune di Sassuolo ha aderito solamente alla proposta di istituzione del “Paesaggio Naturale Seminaturale Protetto dell’ambiente fluviale del medio e basso corso del Secchia” sul territorio comunale, in accordo con il Consorzio di Gestione del Parco fluviale del Secchia costituito tra le Province di Modena e Reggio Emilia ed i Comuni di Campogalliano, Modena, Rubiera, Carpi, Soliera, Novi di Modena, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Formigine, San Possidonio, San Prospero sulla Secchia e Sassuolo e non all’istituzione del Parco Naturale del Secchia, questo con lo scopo di una miglior gestione della Riserva naturale orientata delle Aree di Riequilibrio Ecologico, di quelle ad esse contigue e di quelle oggetto dei progetti di riqualificazione ambientale, tutela e valorizzazione del medio e basso corso del fiume Secchia e con obiettivi di rinaturalizzazione e la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua e con le finalità ripristinare la naturalità dell’ambiente all’interno della regione fluviale ed incrementarne la biodiversità.