Nella giornata di ieri, 12 luglio, si è conclusa una delle prime fasi processuali dell’operazione antidroga “Aquarius”,  eseguita il 16 giugno 2020 dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bologna, coordinati dalla DDA della Procura della Repubblica di Bologna che aveva richiesto al Tribunale del Capoluogo la condanna per cinque degli indagati ritenuti responsabili, a vario di titolo, del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutti i soggetti arrestati “vantavano” una vicinanza alla ndrangheta, in particolare al clan Morabito-Bruzzaniti-Palamara ed alla ndrina di San Giovanni in Fiore (CS). Nel corso delle indagini, infatti, diversi collaboratori di giustizia – sentiti dagli inquirenti – tracciarono i curricula criminali degli indagati.

 

Così il dispositivo del G.i.p. presso il Tribunale di Bologna, dott. Alberto Gamberini, con il quale sono state disposte cinque condanne ed una sola assoluzione:

Il giudice, visti gli artt. di legge, 442, 533 e 535 c.p.p., dichiara:

A.P. colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 4), limitatamente alla detenzione di hashish, 5) e 11), esclusa l’aggravante in contestazione, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena di dieci anni e otto mesi di reclusione ed euro 70.000 di multa;

E.S. colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 4), limitatamente alla detenzione di hashish, 5), 11), esclusa l’aggravante in contestazione, 12), 13) e 14), unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena di sei anni e dieci mesi di reclusione ed euro 50.000 di multa;

M.M. colpevole del reato di cui al capo 13) e, esclusa la contestata recidiva, lo condanna alla pena di due anni di reclusione e 10.000 euro di multa;

F.T. colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 2), 3), 7), 15) e 16), unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e ulteriormente unificati con quelli oggetto delle sentenze della Corte di Appello di Bologna dell’11 aprile 2019 e del GUP di Bologna del 12 aprile 2021 (a tutt’oggi irrevocabili), esclusa la contestata recidiva, lo condanna alla pena complessiva di sette anni di reclusione e 52.000 euro di multa;

E.T. colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 2), 3), 15) e 16), unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e ulteriormente unificati con quello oggetto della sentenza del GUP di Bologna del 12 aprile 2021 (a tutt’oggi irrevocabile), concessegli le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena complessiva di quattro anni e otto mesi di reclusione e 34.000 euro di multa.

Condanna tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visto l’art. 29 c.p., dichiara A.P., E.S. e F.T. interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena; nonché dichiara E.T. interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Visto l’art. 530 comma II c.p.p., assolve tutti gli imputati dall’imputazione sub 1) perché il fatto non sussiste, nonché F.D. dall’imputazione sub 11) per non avere commesso il fatto.

Visto l’art. 300 c.p.p., dichiara l’estinzione della misura cautelare in atto applicata a F.D. e ordina l’immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altra causa.

Si riserva, con separato provvedimento, sui beni in sequestro.

Visto l’art. 544/III co. c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.