Nella serata di martedì 19 marzo presso lo stadio “Euganeo” di Padova si disputava l’incontro di calcio Padova-Catania valevole per la finale di andata di “coppa Italia” di serie C.

Nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo si sono verificati gravissimi incidenti causati da alcuni tifosi etnei che riuscivano a entrare all’interno del campo, eludendo i controlli degli “Stewart” con conseguente intervento delle Forze di Polizia in servizio di O.P. allo stadio. Nell’occasione diversi operatori della Polizia di Stato riportavano delle lesioni, alcune delle quali anche gravi.

Inoltre, 5 tifosi del Catania al termine della partita hanno commesso reati di natura predatoria presso un autogrill di Bentivoglio  sull’autostrada A13 nel tragitto di ritorno verso la città etnea. Questi, infatti, si appropriavano di beni di consumo e di cibarie, creando un’evidente turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenuto conto del notevole tasso di frequentazione dell’area di servizio in argomento e in ragione del fatto che i soggetti coinvolti hanno generato uno stato di confusione e prevaricazione nei confronti del personale dipendente, anche avvalendosi della forza intimidatoria connessa al numero elevato di avventori contemporaneamente affluiti. A seguito di tali condotte i tifosi si allontanavo repentinamente e riprendevano il viaggio.

Una rapida ed efficace attività di indagine della Polizia Stradale di Bologna consentiva una quasi immediata identificazione degli autori, che ha permesso alla Divisione Anticrimine di svolgere l’attività di propria competenza, all’esito della quale il Questore di Bologna ha irrogato 5 provvedimenti di divieto di accesso (D.A.spo.) a tutte le manifestazioni sportive di tipo calcistico nei confronti dei cinque tifosi responsabili di tali reati.

Nei confronti di quattro di loro, che mai hanno assunto comportamenti dello stesso tenore, è apparso congruo contenere il provvedimento di inibizione nella misura minima di un anno. Di contro, per l’altro tifoso si è reso necessario irrogare il provvedimento per la durata di anni 5 con la prescrizione dell’obbligo di firma, in quanto lo stesso, in un’altra occasione, era stato già colpito da provvedimento analogo emesso da altra Questura.