E’ stata approvata dai Consigli dei Comuni che compongono l’Unione e dal Consiglio dell’Unione, la modifica delle convenzioni per il trasferimento di funzioni e servizi all’Unione Terre di Castelli. In particolare, in un nuovo articolo presente in tutte le convenzioni, si specifica che: “L’Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto nel piano degli investimenti e dall’eventuale programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale…”.
“E’ un passaggio molto importante – spiega il Presidente Lamandini – forse epocale, nella logica di evoluzione dell’Unione (forse non è un caso che cada nel decennale dell’ente). Siamo partiti dall’associare uffici (come il personale) e servizi (ad esempio i nidi), per passare poi ad una gestione sempre più omogenea, sia in termini di qualità che di risparmio, fino ad arrivare alla necessità di pensare assieme anche gli investimenti.
In questa fase l’Unione rappresenta ancora di più un vantaggio per i cittadini, con l’opportunità di fare più investimenti sul territorio. L’Unione non è soggetta al patto di stabilità (che di fatto azzera la capacità dei Comuni sugli investimenti). Questo permetterà (per le materie delegate come la scuola o il sociale o la Polizia Municipale) di realizzare anche opere specifiche per un singolo Comune. Un altro vantaggio è la possibilità di lavorare insieme, soprattutto per attuare investimenti strategici (Tecnopolo, Caserma dei Vigili del fuoco, Polo Sicurezza, strutture per persone non autosufficienti, etc…)”.
Infine ricordiamo che ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni, sarà finanziato con risorse le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune coinvolto. Il Consiglio Comunale interessato dovrà preventivamente approvare l’opera.
Se invece l’investimento riguarda più Comuni, le quote interessi e capitale sono imputate a tutti i comuni a cui l’investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente ed esplicitamente indicato negli atti dell’Unione che assumono l’investimento.

