
Trascorsi sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale l’importo della sanzione raddoppia, pertanto il pagamento della somma iniziale eseguito oltre tale termine non estingue l’obbligazione.
Conseguentemente, come dispone dall’art.389 del Regolamento di Esecuzione del citato Codice, la somma tardivamente versata in misura inferiore rispetto a quanto dovuto è tenuta in acconto e si procede all’iscrizione a ruolo della somma corrispondente alla differenza tra quella dovuta e l’acconto fornito.
Queste sono le procedure previste dalla legge e non è consentito adottare provvedimenti diversi più favorevoli al cittadino contribuente”.

