
L’art.1 della Legge di bilancio 2017 ha previsto infatti un’ulteriore salvaguardia per i cosiddetti “esodati”, l’ottava, in materia pensionistica.
Il limite dei beneficiari è stato determinato in 137.095 soggetti, un numero ridotto rispetto alla platea delle precedenti salvaguardie, calcolato in base alla rimodulazione delle coperture finanziarie.
I lavoratori interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè entro il 1° marzo 2017.
Le domande devono essere inoltrate all’Inps per i lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile e per chi paga i contributi volontari.
Le domande devono essere presentate invece alle Direzioni territoriali del lavoro per i lavoratori cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo per assistere i figli con disabilità e per i lavoratori con contratto a tempo determinato.
Chi sono le tipologie di lavoratori e i requisiti richiesti per essere ammessi a questa salvaguardia ?
La normativa ripropone le stesse categorie di lavoratori previsti nella 7^ salvaguardia, con alcune modifiche.
Per i lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile, provenienti da aziende cessate, fallite o in procedura concorsuale, è necessario esibire la documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale e l’attivazione di tale procedura deve essere precedente alla data di licenziamento. Si deve maturare il diritto a pensione entro i 36 mesi successivi al termine dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Viene inoltre prevista la possibilità di perfezionare il diritto a pensione anche con la contribuzione volontaria.
I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi anteriormente al 4/12/2011 devono avere:
a) almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6/12/2011, anche se hanno svolto successivamente a tale data, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; il diritto a pensione dovrà essere perfezionato entro il 6/1/2019;
b) almeno un contributo derivante da attività lavorativa nel periodo compreso fra il 1/1/2007 e il 30/11/2013, anche se al 6/12/2011 non hanno un contributo volontario accreditato, e a condizione che a tale data non abbiano un lavoro a tempo indeterminato. Il diritto a pensione dovrà essere maturato entro il 6/1/2018.
Per le altre categorie di lavoratori viene modificata, rispetto alla 7^ salvaguardia, la data entro cui deve essere perfezionato il diritto alla pensione:
a) entro il 6/1/2019 per i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro per accordi individuali o collettivi entro il 2012, per i lavoratori che nel 2011 abbiano usufruito del congedo parentale per assistere i figli con disabilità grave e per i lavoratori cessati per risoluzione unilaterale tra il 2007 e il 2011.
b) entro il 6/1/2018 per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, cessati dal lavoro tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011.
Poiché la procedura necessaria per l’invio delle domande è operativa solo dal 1° febbraio 2017, Cgil Cisl Uil hanno chiesto di prorogare il termine del 1° marzo per la presentazione delle domande per garantire il diritto all’8^ salvaguardia al maggior numero di lavoratori possibili. I lavoratori interessati possono rivolgersi al patronato Inca Cgil per l’assistenza alla compilazione delle domande.

