Fissati i nuovi limiti di reddito per usufruire del regime fiscale agevolato delle attività marginali, per coloro che esercitano le attività comprese nei
nuovi studi di settore.


Lo ricorda in una nota l’Agenzia delle Entrate precisando che ”l’articolo 14 della legge finanziaria per il 2001 ha previsto la possibilità di fruire di un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti una o più attività per le quali sono
applicabili gli studi di settore e che operano in condizioni di marginalità economica”.

Per l’individuazione delle condizioni di marginalità economica, giocano un ruolo fondamentale i ricavi o i compensi dell’interessato. Infatti, l’accesso al
regime in esame è riservato a coloro che conseguono un ammontare dei predetti ricavi o compensi non superiore al valore limite differenziato in relazione ai diversi settori e
individuato con appositi decreti ministeriali.

Il diritto ad accedere e a permanere nel regime agevolato deve essere
verificato confrontando i ricavi e i compensi conseguiti dal soggetto con quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore, prendendo in considerazione i ricavi e i compensi minimi di riferimento dopo averli normalizzati applicando le
riduzioni stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2002).