Anche nella nostra città stanno iniziando le cosiddette ‘vendite di fine stagione’. Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione, ovvero entro un breve periodo di tempo.

La presentazione al pubblico delle vendite di fine stagione, deve esplicitamente contenere l’indicazione della natura di tale vendita. Il comune rende noto le regole/informazioni di carattere generale che devono essere osservate dai negozianti e a tutela del consumatore.

MERCI
Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale separazione non è praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.
L’esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita, deve essere portato a conoscenza dei consumatori con avvisi ben visibili dall’esterno del locale di vendita.

PUBBLICITA’
In tutte le comunicazioni pubblicitarie è fatto obbligo di indicare gli estremi della comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa.
La pubblicità relativa alle vendite deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica che alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.
Nelle vendite è vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.

PREZZI
E’ obbligatoria l’esposizione del prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita e il prezzo scontato che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.
Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
E’ fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite fino all’esaurimento delle scorte.
Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.

SANZIONI
Chiunque viola le disposizioni concernenti le ‘Vendite straordinarie’ di cui all’art. 15 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74.