Entra in vigore immediatamente l’ordinanza del Sindaco di Modena, emessa dal Settore ambiente, che tutela la comunità da comportamenti aggressivi tenuti dal alcuni cani malcustoditi. L’ordinanza emana disposizioni che recepiscono l’Ordinanza del Ministro della Salute emesso nel dicembre 2006 e modificato lo scorso 28 marzo.

Nell’ordinanza è vietato l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani (ammenda da 75 a 450 euro), l’addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze (American Buldog, cane da pastore dell’Anatolia, cane da pastore dell’Asia Centrale, cane da pastore del Caucaso, cane da Serra da Estreilla, Dogo argentino, Fila brazileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa Canario, Perro da presa Mallorquim, Pit bull, Pit bull mastiff, Pit Bull Terrier, Rafeiro do alentejo, Rottwelleir e Tosa Inu) e qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l’aggressività (nei due ultimi casi sanzione amministrativa da 80 a 480 euro).

Sono inoltre vietati:

la somministrazione di doping ai cani, gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto del cane o finalizzati ad altri scopi non curativi (taglio della coda fatta eccezione per cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio, ove consentito, deve essere effettuato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita) il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali, l’uso di collari o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani. Tali violazioni sono di natura penali.
E’ vietato acquistare o detenere cani delle razze già elencate ai delinquenti abituali o per tendenza, a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a 2 anni, ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabili per infermità e a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per reati relativi agli articoli 727, 544 ter, 544 quater, 544quinques del Codice penale e per quelli previsti dall’articolo 2 della legge del 20 luglio 2004. La violazioni prevede una sanzione amministrativa da 80 a 480 euro e il cane dovrà essere ceduto ad altra persona idonea o presa in carico dall’Amministrazione competente.

Tutti i proprietari e i detentori di cani, devono applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici.
I proprietari e i detentori di cani di razza citati precedentemente devono applicare sia il guinzaglio che la museruola nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici.
Chiunque possegga o detenga i cani sopra citati deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni a terza causati dal proprio cane.
Gli obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti addestrati come cani guida.
Nell’ordinanza si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell’animale.

Il Servizio Veterinario dell’Agenzia Sanitaria locale tiene aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di razza sopraccitati al fine di predisporre i necessari interventi di controllo e tutela dell’incolumità pubblica, i criteri per la classificazione e le modalità di rilevazione e monitoraggio dei cani potenzialmente morsicatori ed i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature.
Il proprietario o il detentore di un cane delle razze sopra citateche non sia in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni dell’ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con l’ amministrazione comunale idonee soluzioni di gestione dell’animale stesso.