La detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati sui mutui garantiti da ipoteca, contratti per l’abitazione principale, si applica anche in caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto di mutuo. Questi, in estrema sintesi, i contenuti della risoluzione n. 390/E del 21 dicembre dell’agenzia delle
Entrate.


I tecnici dell’Agenzia, hanno preliminarmente precisato che, per quanto riguarda i mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, l’agevolazione è riconosciuta anche nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati (articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir).

La ratio della norma va individuata nel carattere unitario dell’operazione di estinzione e accensione del nuovo mutuo e nella sostanziale continuità del rapporto di mutuo originariamente stipulato, con conseguente conservazione dei benefici fiscali già
riconosciuti in relazione al primo contratto.
La risoluzione ricorda poi la circolare 95/2000, con la quale è stato chiarito che, nel caso in cui venga estinto un mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla quota residua di capitale, maggiorata delle spese e oneri correlati, la detrazione spetta anche se il soggetto mutuante è diverso da quello originario. Inoltre, il mantenimento dei benefici fiscali nel caso di surroga nel rapporto di mutuo per volontà
dello stesso debitore è stato espressamente previsto dal decreto legge 7/2007, recante la disciplina sulla “portabilità del mutuo”.

Alla luce di queste considerazioni e considerata la stretta affinità tra le fattispecie di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e di mutuo per la costruzione della stessa, per evitare di trattare in modo differente situazioni sostanzialmente identiche, l’Agenzia ritiene possibile conservare i benefici già riconosciuti in relazione al primo
contratto. Pertanto, l’agevolazione prevista dall’articolo 15, comma 1-ter, del Tuir, si applica anche nell’ipotesi in cui l’estinzione e la successiva stipula sono riferibili a un mutuo stipulato per la costruzione dell’abitazione principale.

La risoluzione, infine, precisa che la detrazione non può essere riconosciuta sull’intero importo del secondo mutuo quando esso risulti superiore, anche se di poco, alla residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo, maggiorata
delle spese e degli oneri correlati. E’ necessario, quindi, determinare la percentuale dell’importo del secondo mutuo rispetto all’importo della residua quota di capitale da rimborsare del primo.