Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo “Regolamento per l’esercizio dell’attività di cessione di servizi telefonici e telematici”, un sistema di norme per l’attività dei centri di telefonia, detti anche phone center, presenti nel territorio del comune di Reggio.

“Il Regolamento – dice l’assessore alle Attività produttive Mimmo Spadoni – è composto da una decina di articoli che normano in modo puntuale e rigoroso le attività dei phone center. Obiettivo del provvedimento è accrescere la qualità degli esercizi e governare il loro inserimento nei contesti urbani. Gli esercizi dovranno mettersi a norma, quelli nuovi da subito, quelli esistenti dovranno adeguarsi. Nel Regolamento vi sono indicazioni sui requisiti morali per l’accesso all’attività di gestione, rigore sui requisiti igienici, con obbligo di dotazione di bagni, e di sicurezza, sugli orari di apertura e sulla pubblicità dei prezzi, che dovranno essere scritti obbligatoriamente in italiano oltre che, a discrezione, in altre lingue. Sono previste sanzioni e revoca dei permessi in caso di inottemperanza alle regole”.

Orari. La proposta di Regolamento comunale per i centri di telefonia prevede che i phone center possono restare aperti al pubblico dalle ore 7 alle ore 22. Nel rispetto di tali limiti gli esercenti possono liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere, come analogamente previsto per altri esercizi commerciali. I phone center osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio o, in alternativa, l’apertura domenicale a domeniche alterne individuando un ulteriore giorno di chiusura infrasettimanale. Devono, altresì, rispettare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale liberamente scelta dall’esercente. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del centro di telefonia mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione e dandone comunicazione al Comune.
Alimenti. Non possono essere svolte, nei medesimi locali adibiti a centro di telefonia o in locale comunicante con questi ultimi, le attività di manipolazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande; inclusi nel divieto anche i distributori automatici di alimenti e bevande. L’attività di vendita al dettaglio di generi non alimentari può essere esercitata nel medesimo locale o in locale comunicante, purché lo spazio adibitovi presenti una conforme destinazione d’uso. Non possono inoltre essere svolte nei locali adibiti a phone center attività di acconciatore, estetista e similari.
Igiene. I locali dovranno essere dotati di allacciamento idrico e fognario; idonei sistemi di ventilazione naturale o di areazione artificiale in tutti i locali; idonea illuminazione naturale ed artificiale; per le rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione fruibile dai disabili. All’interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa di almeno 9 metri quadrati, fino a quattro postazioni telefoniche, provvisto di sedute posizionate in modo da non ostruire le vie di esodo. Riguardo ai servizi igienici, viene introdotto un doppio regime: per i phone center esistenti, vi è l’obbligo di un bagno a norma per i disabili (gli esercizi sprovvisti hanno 24 mesi di tempo per adeguarsi); per le nuove aperture, sono previsti da subito due bagni, di cui uno a norma per disabili.
Prezzi. Devono essere indicati in modo chiaro e ben leggibile i prezzi dei servizi offerti, in lingua italiana, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
Requisiti personali. I gestori non possono esercitare l’attività di cessione di servizi telefonici o telematici se sono stati dichiarati falliti; se hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni; se hanno riportato una condanna per reati contro il patrimonio.
Sanzioni. Le sanzioni amministrative per chi viola le regole variano da 2.580 euro a 15.490 euro. In caso di esercizio abusivo dell’attività il Comune ordina la chiusura immediata del centro di telefonia. L’ordinanza è immediatamente eseguibile. E’ da considerarsi abusiva anche l’attività svolta in assenza della presentazione al Comune della comunicazione. In caso di particolare gravità o recidiva il Comune può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 20 giorni.

La delibera è stata approvata con 24 voti favorevoli (Pd, Italia popolare, Prc, Pdci, Sinistra democratica, Fantini-Misto Idv, Lega nord); un voto contrario (Monducci di Gente di Reggio) e quattro astensioni (Verdi, Udc e FI).
E’ stato approvato anche un emendamento, presentato dalla Lega nord, con cui si è stabilito che la dotazione di cordless nei phone center deve essere proporzionata al numero di postazioni telefoniche fisse e alla superficie degli esercizi stessi (“nel limite delle postazioni attivabili in base alla superficie del locale”). L’emendamento è stato approvato con 23 voti favorevoli (Pd, Italia popolare, Lega nord, Udc, Gente di Reggio, FI, Fantini-Misto Idv), tre voti contrari ( Prc e Sinistra democratica) e tre astenuti (Prati-Pd, Vena-Pdci e Verdi).