
L’articolazione del calendario scolastico spetta alle regioni, ma la normativa – l’art. 74 del decreto legislativo 297/94 – stabilisce in 200 il numero minimo di giorni di scuola per avere un anno scolastico valido. Sono fatti salvi i casi eccezionali e imprevisti, come appunto le calamità naturali, le ordinanze dei sindaci, le scadenze elettorali.
Le singole istituzioni scolastiche, per salvaguardare la propria programmazione didattica, possono in ogni caso programmare periodi di recupero delle lezioni perse.

