Arriva, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo modello e le relative istruzioni per l’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012, come previsto dall’articolo 6 del Dl 43/2013.

La norma – Il Decreto legge 43/2013 ha, infatti, stabilito che i contribuenti, che non sono riusciti ad accedere al finanziamento agevolato entro il termine originario del 30 novembre 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al finanziamento entro il 15 giugno 2013.

Il decreto, inoltre, prevede che il finanziamento può essere richiesto per il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi dovuti dall’1 luglio al 30 settembre 2013, sia da chi ha già presentato la documentazione entro il 30 novembre 2012, sia da chi lo farà entro il 15 giugno 2013.

I contribuenti interessati – Possono utilizzare il nuovo modello:

• i titolari di reddito d’impresa, compresi i titolari di reddito commerciale, gli esercenti attività agricole, i titolari di reddito di lavoro autonomo che, limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività svolta, hanno i requisiti per accedere ai contributi; i titolari di reddito di lavoro dipendente che sono proprietari di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES;

• i titolari di reddito d’impresa industriale e commerciale, esercenti attività agricole, nonché titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa o domicilio fiscale o il proprio mercato di riferimento nei comuni interessati dal sisma, che possano dimostrare di aver avuto un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012.

Va precisato che questa possibilità è subordinata all’emanazione di un Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze con il quale viene comunicato il via libera da parte degli Organi comunitari.

Cessione del credito – Il provvedimento, inoltre, con lo scopo di consentire la massima adesione dei soggetti finanziatori al sistema di interventi previsto per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, prevede che le banche oltre a poter recuperare gli importi delle rate ricorrendo all’istituto della compensazione, o a quello della cessione (art. 43-ter, DPR 602/1973), possono recuperarlo anche mediante cessione del credito (articolo 1260 del codice civile).

Comunicazione dati – Il provvedimento definisce le modalità e i tempi con cui le banche dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai finanziamenti erogati.

 

Il testo integrale del Provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it all’interno della sezione “Provvedimenti”. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.