In seguito ai recenti chiarimenti forniti dal ministero delle Finanze, a parziale rettifica di quanto comunicato in precedenza – confermando che i cittadini finalesi non devono pagare entro il prossimo 24 gennaio la cosiddetta ‘MINI IMU’ né per l’abitazione principale e relative pertinenze e per gli immobili assimilati con regolamento, né per i terreni condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – il servizio Tributi del Comune di Finale Emilia precisa che per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato ‘MINI IMU’, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima.

 

Per questa fattispecie – spiega il ministero delle Finanze – il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:

• prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012;

• seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata: tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.

Si ricorda che il comma 728 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.