
La sanzione amministrativa prevista per chi viola questa norma del regolamento può variare da 516 a 3.098 euro. Il divieto è stato introdotto nell’ambito del provvedimento di qualificazione e riordino dell’area del mercato e dell’offerta di vendita, condiviso con le associazioni di categoria del commercio e con il Consorzio Mercato del Lunedì, con un’attenzione particolare alla qualità della proposta merceologica.
Nell’ordinanza del Tar del 23 ottobre che respinge la richiesta di sospensiva avanzata dagli ambulanti, accogliendo i rilievi del Comune, si sottolinea come, a un primo sommario esame della causa, “il ricorso non contenga elementi per ritenerne ragionevolmente prevedibile un esito favorevole per i ricorrenti, tenuto anche conto che l’amministrazione comunale ha comprovato di avere comunicato tempestivamente le modificazioni del Regolamento e che non risulta comprovata, dai ricorrenti, la lamentata disparità di trattamento nei confronti di altri operatori mercatali”.

