
L’obbligo, volto ad assicurare la convivenza civile e fondamentali condizioni di sicurezza, vige sia all’interno del complesso sportivo sia nelle sue immediate vicinanze e in particolare nell’area compresa tra le vie del Chionso, Taddei, Petrella, Tegani, Gramsci, Green, Levi e Ruini, ed è rivolto ai titolari di esercizi pubblici in sede fissa e agli ambulanti.
La stessa ordinanza prevede, per gli stessi esercenti, la somministrazione e vendita di qualsiasi bevanda esclusivamente in contenitori di carta o plastica.
In occasione di particolari manifestazioni, potranno essere apportate deroghe al provvedimento, per l’adozione di ulteriori limitazioni della vendita e somministrazione di bevande alcoliche di gradazione non superiore a tre gradi.
Dovranno inoltre essere rispettate le norme nazionali e i Protocolli adottati dalla Federazione Calcio in materia di rispetto delle misure di salvaguardia e contenimento del Covid-19.

