Di seguito le considerazioni espresse dalla Flc/Cgil nell’audizione della commissione regionale competente sul progetto di “Legge regionale per un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione”, oggetto consiliare 2565, nel giorno 12 luglio 2007.

La nostra valutazione sul progetto è complessivamente positiva, in particolare per i seguenti punti
• Semplificazione ed omogeneità di trattamento su tutto il territorio regionale
• Razionalizzazione della struttura
• Allargamento degli interventi e raccordo anche con le ipotesi di sviluppo della regione
• Maggior coinvolgimento diretto e indiretto di studenti e Comuni interessati
• Sportello unico per lo studente

• Contributo alla “internazionalizzazione” degli alti studi,

Oltre ad alcune questioni di dettaglio che segnaliamo più avanti, in sede di analisi dell’articolato, ci sembra di dover sottolineare due aspetti che non consideriamo positivi nell’impianto:

• Riteniamo che la possibile estensione degli interventi a favore di ricercatori e professori sia del tutto incongrua in questa proposta di legge. L’eventuale percorso di accompagnamento verso il lavoro di ricerca dovrebbe essere sottolineato esplicitando l’intervento a favore di giovani ricercatori
• Manca qualsiasi provvedimento specifico a favore degli studenti lavoratori, che, nel quadro sia dell’educazione permanente che dell’alternanza studio lavoro, dovrebbero prevedere interventi mirati.
Naturalmente l’estensione qualitativa e quantitativa dei servizi, oltre che della platea dei potenziali aventi diritto, è possibile solo con un intervento economico, sia diretto che indiretto, notevolmente superiore a quello a disposizione negli anni passati delle singole Aziende.

Arrivando all’articolato noi suggeriamo le seguenti modifiche/integrazioni:
• Art. 2 punto a) andrebbero qui, o come allegato alla legge, elencati gli istituti superiori di grado universitario interessati dal progetto. (AFAM, altri…)
• Al punto d) vale la considerazione fatta in precedenza. La nostra proposta è di sopprimerlo, o in subordine di indirizzarla esplicitamente verso i giovani ricercatori.
• All’articolo 6, se non definiti in altra parte, devono essere indicati gli istituti superiori di grado universitario.
• All’art. 9 andrebbero precisate le norme per agevolare la frequenza dei vari corsi di laurea agli studenti disabili, in modo tale da uniformare gli interventi a livello regionale. In particolare andrebbe specificato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, DPR 26 luglio 2001 n.172, art.14 – L.17/99, art.6 bis:
1.la percentuale di maggiorazione nella concessione degli esoneri tasse o delle borse di studio;
2.la percentuale di invalidità richiesta per l’erogazione dei benefici;
3.la durata dei benefici e i requisiti per la successiva conferma;
4.deve prevedere la figura dell’accompagnatore e/o dell’assistente domiciliare;
5.devono prevedersi dei bandi e dei corsi per l’istituzione del tutorato specializzato;

• Dovrebbe essere inoltre contemplata, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis della L.104/92 ( L.17/99 ), la norma per l’istituzione presso ogni università della figura di “un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’ateneo”.
• Sempre all’art.9 andrebbero inserite le iniziative a favore degli studenti lavoratori.
• Il punto b) dell’articolo 9 ci sembra troppo generico. Andrebbe specificato ulteriormente oppure soppresso.
• L’articolo 11 presenta una formulazione che dovrebbe essere rivista. Infatti non è molto chiaro in cosa differisca “il prestito a fondo perduto” dalla borsa di studio indicata all’articolo 10.

• La natura del fondo di rotazione è abbastanza oscura. Potrebbe essere più utilmente utilizzato non per i prestiti (tranne quelli a fondo perduto, ma allora non c’è rotazione), ma per l’abbattimento dei tassi d’interesse per i prestiti presso banche convenzionate. In questo modo si potrebbe ulteriormente estendere l’istituto, senza aumentare la spesa.
• Il comma 5 dell’art. 14 dovrebbe ribadire il ruolo fondamentale dello sportello unico (art. 8), anche a questo proposito.
• Il comma 2 dell’art. 17 prevede una sanzione amministrativa del tutto abnorme, anche perché, nella maggior parte dei casi, le dichiarazioni mendaci si configurano come reato penale e prevedono pene conseguenti. Riteniamo doversi stabilire un’ammenda di entità più congrua.
• All’art. 20 il comma 3 dovrebbe prevedere un limite alla possibile reiterazione delle nomine.
• Il comma 2 dell’articolo 21, di fatto prevede un aumento del 45% dell’indennità di carica dei singoli consiglieri, senza nessun vincolo reale. Il comma andrebbe soppresso o fortemente limitato.
• Pur ritenendo che le condizioni di lavoro dei dipendenti debbano essere regolate dai contratti vigenti e dalle loro eventuali modifiche forse un accenno esplicito, all’articolo 23, ai CCNL e agli eventuali integrativi, sarebbe opportuna.

(Paolo Tomasi – Il segretario generale dell’Emilia Romagna Flc/Cgil)